Sergio Berlato, coordinatore regionale Fratelli d'Italia in Veneto, ha presentato un emendamento in terza commissione per introdurre la mobilità per la caccia alla selvaggina migratoria. L'emendamento propone di modificare la Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, inserendo i seguenti commi all'articolo 14:
“1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all ‘articolo 12, comma 5 lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all’articolo 12, comma 5 lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.
1 ter. La fruizione delle giornate di cui al comma 1 bis non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l'obbligo di cerchiare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata in deroga all'opzione prescelta.