Con sentenza n. 124 depositata lo scorso primo giugno, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge toscana che ha riformato gli Ambiti Territoriali di Caccia, riducendone il numero. Secondo la Corte suprema la legge che ha istituito 9 Ambiti territoriali di caccia con confini corrispondenti a quelli delle province e denominati con il nome delle città capoluogo (prevedendo in un secondo momento l'istituzione di sottoambiti non più in via facoltativa), viola la competenza esclusiva statale, e in particolare l'articolo 14, comma 1 della legge 157/92, che prevede specificatamente dimensioni sub provinciali per gli Atc.
“La dimensione subprovinciale degli ambiti, nel disegno del legislatore statale – si legge nella sentenza -, chiama necessariamente in causa proprio l’organizzazione amministrativa, sicché avere limitato a quest’ultima la funzione degli ambiti provinciali non risolve affatto la questione proposta dal ricorrente. Per di più, i sottoambiti toscani «sono privi di organi» (art. 11, comma 3, della legge regionale n. 3 del 1994) e non possono quindi in alcun modo svolgere i compiti propri degli ambiti territoriali di caccia con dimensione subprovinciale”.
La Corte segnala di aver ripetutamente riconosciuto che la costituzione degli ambiti territoriali di caccia “manifesta uno standard inderogabile di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, con riferimento sia alla dimensione subprovinciale dell’ambito (sentenze n. 142 del 2013 e n. 4 del 2000), sia alla composizione degli organi direttivi (sentenze n. 268 del 2010 e n. 165 del 2009)”. Attraverso la ridotta dimensione degli ambiti, spiega ancora la Corte, “il legislatore statale ha voluto pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio e conferire specifico rilievo […] alla dimensione della comunità locale, più ristretta e più legata sotto il profilo storico e ambientale alle particolarità del territorio”.