In attesa del voto finale di martedì 14 (o mercoledì 15 giugno) del Consiglio Regionale del Veneto sul Progetto di Legge n. 138 “Disposizioni di riordino esemplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”, Sergio Berlato pubblica sul proprio profilo facebook il controverso testo sulla mobilità venatoria, che secondo il consigliere di Fratelli d'Italia, "verrà approvato" e "permetterà la mobilità venatoria in Veneto".
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
All’art. 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti commi:
“1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all‘articolo 12, comma 5 lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto.
1 ter. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5 lettere a) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia da esercitare da appostamento fisso, anche con armi proprie, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto, previo consenso del titolare dell'appostamento fisso.
1 quater. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all’articolo 12, comma 5 lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.
1 quinquies. La fruizione delle giornate di cui al comma 1 bis, 1 ter e 1 quater, non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l'obbligo di segnare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata.
Il cacciatore ha inoltre l'obbligo di rispettare eventuali disposizioni regolamentari, emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento nel rispetto dei commi precedenti, previo parere della competente Commissione consiliare.
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