La Prefettura di Foggia fa chiarezza sui compiti espressamente delegati alle Guardie Zoofile Volontarie. Il Ministero dell'Interno con una sua ultima circolare, chiarisce che le guardie zoofile volontarie, autorizzate dal Prefetto ai sensi dell'art. 6 della L.189/2004 non possono svolgere vigilanza venatoria, se non autorizzate con apposito provvedimento dall'amministrazione provinciale. Lo rende noto una comunicazione di Eps Campania.
Il parere del Viminale distingue fra guardie zoofile nominate con decreto prefettizio e guardie zoofile nominate ai sensi di leggi regionali. Le prime sono abilitate a compiti di vigilanza, nei limiti del campo di applicazione della Legge 189/2004 (ai sensi dell'articolo 6, comma 2) e "limitatamente alla tutela degli animali d'affezione (dunque: gli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia)"; le seconde sono invece "abilitate ai compiti di vigilanza volta a volta previsti dalle leggi regionali stesse".
Sottolinea Eps: la nota del Mininistero dell'Interno, relativamente alle guardie zoofile nominate ai sensi di leggi regionali e riconosciute da un organo regionale, aggiunge che "durante il servizio non rivestono qualità di polizia giudiziaria non essendo ad esse applicabile la previsione di cui all'articolo 6, comma 2 " della Legge 189/2004. La norma, infatti, "riconosce dette qualità solo alle guardie nominate ai sensi di tale norma, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina".