Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le modifiche alla Legge 157/92 (articolo 12) approvate con la Legge Europea. L’art. 31 infatti, come abbiamo visto, introduce l’obbligo per ciascun cacciatore di annotare, subito dopo l’abbattimento, sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta. La disposizione, secondo le intenzioni del legislatore, è finalizzata alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI, avviato dalla Commissione europea nell’ottobre del 2014, ovvero una richiesta di informazioni sull’attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sull’impatto che tale prelievo esercita, in particolare con riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione.
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in sostanza rende operative le modifiche alla legge a partire dal 23 luglio 2016. Nel frattempo, lo ricordiamo, le associazioni venatorie hanno fatto richiesta di derubricare di una stagione l'entrata in vigore del nuovo articolo 12, vista l'imminente stagione venatoria e la stampa, già avvenuta, di centinaia di migliaia di tesserini venatori, che sarebbero inutilizzabili secondo le nuove disposizioni.
Di seguito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficciale del nuovo articolo 12:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 12 (Esercizio dell'attivita' venatoria). - 1.
L'attivita' venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13.
3. E' considerato altresi' esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento e' vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso puo' essere
praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attivita' venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attivita' venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 8, lettera d).
8. L'attivita' venatoria puo' essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo (euro 516.456,90) per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni (euro 387.342,67) per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni (euro 129.114,22) per danni ad animali ed a cose, nonche' di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attivita' venatoria, con massimale di lire 100 milioni (euro 51.645,69) per morte o invalidita' permanente.
9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,
provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.
10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno puo' procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validita' su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' venatoria e' altresi' necessario il possesso di un apposito tesserino
rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonche' le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove e' consentita l'attivita' venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza e' necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.
12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.».