Con ordinanza del 27 luglio, il Tar del Piemonte ha in parte accolto l’istanza cautelare delle associazioni venatorie, degli Atc e dei Comprensori Alpini e sospeso l’efficacia del calendario venatorio 2016 - 2017 limitatamente alla mancata inclusione delle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta e combattente, ordinando alla Regione Piemonte di provvedere alla relativa regolamentazione entro il termine di venti giorni.
I rappresentanti dei cacciatori avevano richiesto la sospensione del calendario anche nelle parti in cui vieta la caccia alla pernice bianca, alla allodola ed alla lepre variabile; definisce il periodo di caccia per la specie tortora, quaglia, beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e cervo; restringe il carniere giornaliero rispetto alla previsioni della “Guida per la stesura dei calendari venatori” ISPRA in relazione alle specie tortora, quaglia e beccaccia.
Il Tar ha ritenuto di non dover accogliere gli altri motivi del ricorso, giudicando infondata la mancata partecipazione delle associazioni venatorie e degli organi di gestione dei comprensori alpini, poiché la Regione avrebbe dimostrato di aver consentito la presentazione di osservazioni da parte di associazioni ed organizzazioni riconosciute ai sensi della legge n. 157 del 1992; stabilendo che la questione di incostituzionalità dell'articolo della legge regionale che ha disposto il divieto di caccia per le specie pernice bianca, allodola, lepre variabile dovrà essere compiutamente esaminata nella fase del merito; che appaiono legittime le limitazioni al carniere giornaliero e stagionale per le specie tortora, quaglia e beccaccia, poiché le linee-guida ISPRA prescrivono quantità massime di prelievo, rispetto alle quali non può negarsi alla Regione la facoltà di prevedere riduzioni; che appare altresì legittima l’articolazione del calendario per le specie tortora, quaglia, beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e cervo, rispetto alle quali la Regione si è sostanzialmente conformata ai suggerimenti formulati dall’ISPRA.
Il Tar ha fissato la prosecuzione della fase cautelare il 15 settembre 2016.
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