Riceviamo e pubblichiamo:
Allorquando il 23 luglio 2015 il Senato della Repubblica approvò la legge Comunitaria 2014, divenuta legge dello Stato n. 115/2015, all'articolo 21 precisò in modo puntuale la nuova normativa sul riferimento dei richiami vivi per la caccia da appostamento, calando una saracinesca sul passato e indicando il futuro di questa attività anche per combattere in modo drastico ogni forma di bracconaggio.
Contemporaneamente precisò che tale rifornimento doveva avvenire esclusivamente da impianti con mezzi o metodi che non siano vietati ai sensi dell'allegato IV della Direttiva 2009/147/CE; e cioè una attività che non può più ammettere il "prelievo ordinario". Peraltro la prescrizione - e non poteva esserlo diversamente a livello europeo - non preclude da parte delle Regioni di ricorrere al regime delle "deroghe", come previsto espressamente dalla normativa italiana e da quella comunitaria.
Tutto ciò si legge nella comunicazione del Minambiente del 5 agosto 2016 inviata al Presidente della Conferenza Stato - Regioni e delle Province Autonome, ai Presidenti delle Regioni e, per conoscenza, al Dipartimento per le Politiche Europee precisando che nella seduta del 16 giugno 2016 la Commissione europea ha deliberato l'archiviazione della procedura di infrazione 2014/2006, per cui la nuova legge n. 115/2015 con indicate prescrizioni impedisce radicalmente ogni diverso uso di questa attività di prelievo rispetto al passato.
Pertanto - prosegue la lettera del Minambiente a firma del Ministro - appare evidente che “le Regioni interessate possono operare fin da ora, in modo pienamente legittimo, attivando il meccanismo delle deroghe di cui al citato art. 19-bis, laddove accertino la sussistenza di tutte condizioni per l'applicazione delle suddette deroghe, ivi compresa la espressa e motivata attestazione che i piani da esse approvati per il potenziamento degli allevamenti degli uccelli da richiamo non risultino un'alternativa soddisfacente.”
A questo punto appare opportuno, con la raccolta dei dati, anche delle eventuali "banche regionali", provenienti dall'attività ormai imminente per un regolare, controllato, coordinato e programmato prelievo, seguire l'avviso del Minambiente di “addivenire alla definizione di linee guida in grado di agevolare l'applicazione in concreto del regime delle deroghe da parte delle Amministrazioni regionali, precisando che le condizioni di funzionamento degli impianti di cattura degli uccelli da richiamo con specifico riferimento ai presupposti di legittimità contemplati, in particolare, nell'art. 9, par. 1, lett. c), della Direttiva 2009/147/CE.”
Tutto questo "modus operandi" si conforma così al preciso o.d.g. del Senato - G/1962/12/14 (testo 2), che riconosceva nella premessa il dettato previsto dalla Direttiva 2009/147/CE e regolarmente recepito dalla legislazione italiana.
Invero viene confermato che:
1) la "Direttiva uccelli" non ha inteso in alcun modo vietare l'uso dei richiami vivi di cattura;
2) il prelievo deve avvenire in piccole quantità con l'uso dei mezzi e dei metodi previsti dall'articolo 8, ovvero in modo selettivo e non massivo, quale attività non di caccia tramite l'uso di determinate reti, quale ad esempio quelle per l'attività di indagine ornitologica (chiamate mist-net), integrato con le competenze e l'esperienza degli operatori addetti, sia per il controllo diretto da parte del medesimo, già da anni in atto;
3) la cattura è finalizzata all'esclusiva cessione degli uccelli, quali richiami vivi, entro i contingenti prefissati come previsto al punto 3.5.5. della Guida interpretativa "Direttiva uccelli";
4) gli impianti così prescelti, a livello regionale, soprattutto quelli a reti verticali, rappresentano elementi tipici e tradizionali in molte regioni, gestiti con professionalità e competenza. E, aggiungiamo noi, caratterizzanti il patrimonio arboreo del nostro paesaggio.
E così si legge nell'o.d.g. del Senato, in allora accolto dal Governo nella seduta del 23.7.2015 e cui con la comunicazione del Minambiente in data 5 agosto 2016, viene data piena e integrale attuazione e a cui le istituzioni regionali dovranno tempestivamente attenersi con particolare riferimento "all'uso ragionevole delle piccole quantità, alla vigilanza che offra garanzie verificabili rispetto alla selettività del metodo di cattura, all'impiego misurato e alle condizioni rigidamente controllate, venendo ragionevolmente meno ogni rischio di superare il contingente di catture annualmente ammesso nonché il rischio nell'uso di reti espressamente indicate e da tempo autorizzate, garantendo così l'immediato rilascio di eventuali soggetti di altre specie non consentite”; sempre che non vi siano "altre soluzioni soddisfacenti", come è stato dimostrato con la mancanza di ogni valido sostituto, quali gli allevamenti commerciali a soddisfare tali richieste, onde evitare - come si legge ancora nella predetta missiva ministeriale - il proliferare dei fenomeni di bracconaggio che sono stati segnalati e che tutti i cacciatori e le loro più attente Associazioni venatorie, quale l'ANUUMigratoristi, da tempo stanno combattendo.
La grande categoria dei fruitori delle cacce tradizionali richiede di avere, finalmente, sia per il rifornimento dei richiami vivi, sia per le normative degli appostamenti, delle "linee guida" comportamentali secondo usi e consuetudini locali, ovviamente diversi per tradizioni e costumanze regionali, che vengono da lontano nel solco di un consolidato legittimo esercizio venatorio nel rispetto della ruralità e della biodiversità, ampiamente tutelata e implementata anche dalle disposizioni europee. E questo è nei voti di tutti noi.
ANUUMigratoristi STAMPA