La
bozza di discussione presentata in
Commissione ambiente dal senatore Orsi e pubblicata in anteprima da questo sito, ha acceso il dibattito tra i cacciatori. E' doveroso quindi dare conto e mettere in evidenza gli aspetti peculiari dell'elaborato, anche per dare atto che questa sintesi, come del resto è già stato fatto rilevare (
vedasi anche interventi di Berlato), fa emergere aspetti su cui è bene riflettere.
Ribadiamo comunque, che questa proposta è una bozza di lavoro, su cui la Commissione Ambiente del Senato è chiamata ancora a lavorare, e che quindi è possibile far si che i punti che stanno più a cuore al mondo dei cacciatori vengano rivalutati dall'organo parlamentare che durante o alla fine del percorso, a maggioranza o nel suo insieme, dovrà decidere. Quel forte movimento popolare che ha sostenuto questa riforma, lo ripetiamo, avrà sicuramente il suo peso e, in ogni caso, se sarà convinto che non sono state del tutto rispettate le attese, sarà opportuno che continui a tener accesi i riflettori sulla questione.
Ecco quindi, per sommi capi, come ci pare che stiano le cose:
SPECIE PERMESSE: nei principi stabiliti all’art. 2 troviamo che per le specie in eccesso potranno essere consentite attività di caccia anche oltre i modi consentiti ordinariamente, per ricondurre le popolazioni a numeri sostenibili. Da questa affermazione dipende la disciplina dell’articolo 12 bis, per cui possono essere permesse tutta una serie di deroghe per gli animali problematici come ad esempio cinghiale e corvidi. Come il prelievo anche in tempo e giorni di divieto, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei valichi montani e in presenza di neve.
CACCIA ALLA MIGRATORIA: si prevede l’abolizione della forma esclusiva di caccia da appostamento fisso, la possibilità di effettuare la caccia da appostamento anche in situazioni ambientali e metereologiche non consentite, introducendo inoltre la possibilità di avere una piena mobilità venatoria sia all’interno della regione che fuori dalla regione. Altra importante novità è quella che sposta il limite temporale per la caccia alla migratoria a mezzora dopo il tramonto (oggi concessa fino al tramonto), e nelle modalità stesse per calcolare l'orario: ossia non quello tratto dalla media regionale bensì da quello del luogo più ad occidente della regione.
AZIENDE AGRO TURISTICHE VENATORIE: Come per le aziende faunistiche venatorie, la loro attività viene equiparata ad attività agricola, consentendo l’esercizio in forma d’impresa. Un aspetto senza dubbio di una certa importanza soprattutto in un periodo di crisi economica come questo e che comporta alcuni vantaggi per l’attività venatoria: molte delle attività nelle aziende agrituristiche e faunistico venatorie relative alla sola selvaggina allevata e immessa, sono infatti liberalizzate. Inoltre viene introdotta la possibilità di immissione di selvaggina anche oltre il 15 di agosto ( termine stabilito dalla 157 per le aziende faunistico venatorie) e si estendono le possibilità di addestramento cani con sparo anche al di là e al di fuori dei periodi venatori.
CALIBRI AMMESSI: Con la nuova legge verrebbe tolto finalmente il requisito della scelta del bossolo di 40 mm previsto all’articolo 13 che stabilisce i calibri ammessi , il che lascia la porta aperta all’ammissione della carabina calibro 22, una scelta che porterebbe finalmente l’Italia in linea con gli altri paesi occidentali. Se il calibro 22 viene ammesso all’uso venatorio si consente di conseguenza che venga utilizzato per le specie problematiche che in tutto il mondo vengono cacciate con questo tipo di calibro come nutrie, corvi, ghiandaie, gazze.
ARMI RIGATE: Un altro punto importante (oggetto di diatribe istituzionali, sequestri e sentenze), è la questione che riguarda l’uso delle armi rigate. La nuova legge fa assoluta chiarezza sull’utilizzo delle armi rigate per la caccia al cinghiale, finalmente concessa, e in particolare sul numero dei colpi, non più limitati a 3 ma stabiliti nell’atto di catalogazione presso il catalogo nazionale delle armi.
SANZIONI ALLE REGIONI PER DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA: Per la prima volta vengono introdotte delle sanzioni per le regioni che non adempiono agli obbighi di legge. Il mancato rispetto del termine del 30 per cento di terreno a divieto di caccia comporterebbe per le regioni l'onere di liquidare i danni anche per esempio per gli incidenti stradali dovuti agli eccessi di fauna selvatica. Questa nuova norma, contrariamente è fortemente dissuasiva, soprattutto in quelle aree dove c’è una grossa presenza di ungulati. Un altro elemento rispetto al 30 per cento è che finalmente vengono computate le aree vietate all’attività venatoria (fasce di rispetto dalle strade e dagli edifici). La legge infatti stabilisce che prima di calcolare il territorio agro-silvo-pastorale occorre sottrarre questa percentuale di aree, che mediamente vale il 6 per cento del territorio, e solo allora realizzare la suddivisione del territorio con le aree destinate alla protezione (solitamente tra il 20 e il 30 per cento).
CONTROLLO FAUNISTICO: Sulle norme di controllo faunistico si stabilisce il principio che pur non trattandosi di attività venatoria, questa è consentita fuori stagione a determinate specie quando necessitano interventi per il controllo faunistico. Si stabilisce che questi interventi vengano affidati ai cacciatori, dopo una valutazione di efficacia e di economicità.
CACCIA A 16 ANNI: questo aspetto, anche se accolto da molti con indifferenza, è molto importante perché consente di far avvicinare i giovani all’attività venatoria e ricostituire con linfa giovane lle schiere di cacciatori, oggi a forte rischio di invecchiamento, con conseguenti ripercussioni sul loro valore sociale e politico. Assicurando così un futuro alla caccia. Così come accade in molti altri paesi d'Europa e del mondo. In Francia addirittura si può andare a caccia fin dall'età di 15 anni.
RICHIAMI VIVI: liberalizzazione totale, ossia scompare l’obbligo di inanellamento su quelli di cattura e scompare l’indice massimo di uso giornaliero dei richiami. Una norma che era inutilmente vessatoria.
ATC E ATTIVITA’ SPECIALISTICHE: L’articolo 12 bis stabilisce le forme di caccia cosiddette specialistiche (un solo tipo di caccia). Va evidenziato che non si tratta di forme di caccia esclusiva ma una serie di specifiche attività venatorie. Questo consente agli Atc (al di fuori della migratoria) di poter accettare dei cacciatori anche per l’esercizio di una sola attività specialistica. Per l’esercizio delle cacce specialistiche in un Atc, si prevede una tassa d’iscrizione che non può essere superiore a un quinto rispetto a chi può esercitare ogni tipo di attività venatoria.
NUMERO MINIMO PER GLI ATC: si stabilisce finalmente il numero minimo di cacciatori che ogni Atc è obbligato ad avere sulla base dell’indice venatorio nazionale. Questo per evitare situazioni come quella per esempio del Piemonte, dove alcuni Atc hanno deliberato un numero minimo così basso da impedire l’ingresso di cacciatori da province vicine . L'indice di Il numero minimo di cacciatori, in questo caso, viene stabilito a livello nazionale e sotto di esso le regioni o gle province o gli ATC non possono scendere.
ALTRE CONSIDERAZIONI:
Per la prima volta nella legge viene messa la possibilità di ridurre fino al 50 per cento il costo della tassa regionale per chi ha compiuto 70 anni .
Scompare inoltre il divieto decennale di cacciare nelle aree percorse dal fuoco e il divieto di caccia automatico nelle foreste demaniali.