Con decreto del 5 ottobre 2016, il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva della Lac contro il decreto della Regione Lombardia del 14 settembre che ha aggiunto limitazioni per la caccia all'allodola, combattente, moretta, moriglione, pavoncella, pernice bianca e quaglia. La Lac, attraverso la richiesta di misure cautelari urgenti, pretendeva la sospensione della caccia all'allodola.
I dati a disposizione non giustificano un simile provvedimento. Lo spiega così il Tar: “in base agli elementi forniti nel ricorso non sembra provato che l’avvio della caccia all’allodola, posticipato al 1° ottobre 2016, possa comportare il dedotto pregiudizio imminente e irreparabile della specie cacciata, tenuto conto del fatto che la Regione Lombardia ha comunque orientato il calendario di caccia all’allodola in un senso che, per tempo e modalità, aderisce, sia pure parzialmente, alle indicazioni prudenziali del parere ISPRA”. Il giudizio di merito è stato rinviato alla camera di Consiglio del 26 ottobre