Nel pronunciamento del Tar a favore delle disposizioni di Regione Lombardia sull'allodola (su ricorso della Lac), hanno giocato un ruolo chiave le motivazioni sul discostamento dal parere Ispra presentate dagli uffici regionali. Tali motivazioni, precisa una nota di Federcaccia Lombardia e dell'Ufficio Avifauna Migratoria Fidc, hanno recepito, seppur solo parzialmente, le proposte Fidc presentate e discusse nel corso delle riunioni preliminari di consultazione con i portatori d’interesse.
“Come noto – spiega la Federcaccia - l’anno scorso il TAR annullò il decreto che stabiliva il carniere giornaliero e annuale per cacciatore rispettivamente in 20 e 80 capi, mentre ISPRA propone 10 e 50 capi per cacciatore. La motivazione del TAR fu allora che non apparivano sufficienti le motivazioni presenti in delibera per sostenere il discostamento dal parere ISPRA. Quest’anno FIdC e Ufficio Avifauna Migratoria hanno presentato osservazioni e suggerimenti su come analizzare i dati dei prelievi e come argomentare le motivazioni per sostenere un aumento del prelievo almeno a 20-80 sia per l’appostamento fisso che per l’appostamento temporaneo".
"Dall’analisi dei dati suggerita da FIdC - continua la nota Fidc -, Regione Lombardia ha ritenuto sussistere la possibilità di consentire, almeno agli specialisti da appostamento fisso, di prelevare 80 capi annuali invece di 50, e il limite giornaliero è stato portato a 20 sia per i cacciatori vaganti che per quelli da appostamento (fisso e temporaneo). Non è proprio quanto FIdC voleva, ma è stato un passo positivo verso la condivisione, da parte della Regione Lombardia, della strategia FIdC e Ufficio Avifauna Migratoria di fondare ogni scelta su analisi di dati tecnico-scientifici, e di inserire i concetti proposti come motivazioni".
FIdC Lombardia e Ufficio Avifauna Migratoria ringraziano la Regione, e auspicano per il futuro una sempre maggiore condivisione delle proposte e suggerimenti FIdC per la gestione faunistico-venatoria, rivelatisi vincenti anche nel confronto con la Giustizia Amministrativa almeno nella fase cautelare.