Federcaccia Lombardia diffonde e commenta la recente sentenza del Tribunale di Lecco, che ha accolto il ricorso di un capannista a cui la Provincia aveva contestato di non aver segnato sul tesserino venatorio la giornata pur trovandosi nell'appostamento come semplice ospite osservatore senza esercitare l'attività venatoria e senza che avesse con sé i propri fucili.
Il ricorso è stato sostenuto dall'ufficio legale della Fidc lombarda, ritenendo la questione di grande interesse per tutti i cacciatori. Occorreva infatti, spiega la nota Fidc, dirimere ogni dubbio interpretativo sulla normativa regionale. Cosa che è stata fatta. Il Giudice infatti ha accolto la tesi difensiva: premesso che la Regione aveva già precisato che anche il cacciatore privo dell'opzione per la caccia da appostamento fisso può sostare come semplice ospite osservatore in un capanno, anche il capannista che quel giorno non eserciti l'attività venatoria può sostare come semplice ospite-osservatore, purché nell'appostamento non vi siano armi a lui intestate.
La norma infatti limita l'ingresso nell'appostamento per l'esercizio dell'attività venatoria e l'accesso con armi proprie. Non limita invece l'accesso come semplici ospiti-osservatori, anche se titolare di licenza di caccia. Nel caso di specie durante il controllo le guardie accertatrici non avevano verificato di chi fossero i fucili né avevano accertato che il verbalizzato avesse sparato.
Federcaccia Lombardia invita le Sezioni Provinciali a trasmettere la sentenza allegata ai propri UTR di riferimento e ai competenti Comandi del corpo di Polizia Provinciale: risulta infatti che nel primo mese di apertura della caccia siano stati elevati verbali simili a quello impugnato e annullato.