Come annunciato, la Riforma della legge quadro sulle Aree Protette (394/91), dopo tre anni di esame della Commissione Ambiente, inizia il suo iter in aula. Ad annunciarne i contenuti è il senatore del Pd Massimo Caleo, vicepresidente della Commissione e relatore al provvedimento, oltre che primo firmatario di uno dei disegni di legge esaminati."Accanto alla legge sugli ecoreati, al collegato ambientale e al riordino dell'Ispra e del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente - spiega Caleo - la revisione della 394/91 è una delle grandi riforme in campo ambientale che stanno caratterizzando questa legislatura”.
Ecco le novità spiegate dal senatore Massimo Caleo:
Riforma della governance dei parchi
La governance dei parchi viene snellita e rafforzata. Diventa più forte il ruolo del Presidente del Parco, sempre nominato con decreto del ministro dell'Ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni in cui ricade il territorio dell'area protetta, nell'ambito di una terna di soggetti con comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni e nella gestione di strutture pubbliche e private. La carica diventa finalmente incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici. Per superare l'impasse che ha spesso paralizzato gli enti parco, si stabilisce che, scaduto il tempo per l'intesa con le Regioni, il ministero possa procedere alla nomina, sentite le commissioni parlamentari competenti. Viene modificata la composizione del Consiglio direttivo, che avrà dai 6 agli 8 membri e sarà designato per il 50% dalla Comunità del Parco. Con l'abrogazione dell'albo dei direttori di parco, viene prevista una nuova e più trasparente procedura per la nomina del direttore del Parco, designato dal Consiglio direttivo in una terna compilata per selezione pubblica tra profili di comprovata esperienza nella gestione delle aree protette e dell'amministrazione pubblica. Tutto questo per risparmiare tempo e denaro e rendere le decisioni più rapide e agevoli, in capo a un presidente a più diretto contatto con la Comunità del Parco, sotto la vigilanza del ministero dell'Ambiente e dei revisori dei conti. Previste nuove e più lineari procedure per la delimitazione e la gestione delle aree marine protette.
Il Piano del Parco
Mantenendo le finalità fondamentali di tutela dei valori naturalistici e ambientali, storici, culturali e antropologici tradizionali, il Piano del Parco assorbe il piano di sviluppo economico e sociale (che viene abrogato) e assume anche il ruolo di strumento con cui il parco può disciplinare iniziative economiche di valorizzazione del territorio, del patrimonio edilizio e delle attività tradizionali e agro-silvo-pastorali, nonché di turismo sostenibile. Al piano, il cui iter di approvazione viene semplificato, viene riconosciuta anche una valenza paesistica, rafforzata dall'obbligo di Valutazione ambientale strategica. Per semplificare le procedure del Codice Urbani, che dal 2004 prevedeva la doppia autorizzazione dell'ente parco e della Soprintendenza anche per interventi di modesta entità, è previsto, in vigenza del piano, il nullaosta unico rilasciato dall'ente parco. Attraverso il piano, il parco può inoltre disciplinare, nelle aree contigue, l'attività venatoria, estrattiva e la pesca.
Controllo della fauna selvatica
Nella legge 394/91 viene introdotto il divieto esplicito di caccia nei parchi. Per la salvaguardia della biodiversità, vengono introdotti i "piani di gestione della fauna selvatica", di competenza dell'ente parco, con il parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra e l'impiego di personale qualificato dipendente o esterno ma con formazione certificata dall'Ispra stessa. I piani prevedono il contenimento, a partire dai metodi non cruenti fino alla cattura e in ultima istanza l'abbattimento sempre con il parere vincolante dell'Ispra, delle specie che possono comportare danna alla biodiversità e rischi per l'incolumità umana.
Servizi ecosistemici e royalty
I gestori di impianti idroelettrici di potenza superiore a 220 Kw, attività estrattive, impianti a biomasse, coltivazione di idrocarburi, oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, pontili di ormeggio per imbarcazioni, già presenti e attivi all'interno dei parchi al momento dell'entrata in vigore della legge, dovranno corrispondere un contributo agli enti per i servizi ecosistemici offerti. I parchi avranno inoltre la facoltà di imporre ai visitatori un ticket per i servizi offerti e di concedere a titolo oneroso il proprio marchio, di stipulare contratti di sponsorizzazione, di disporre dei beni demaniali e di quelli confiscati alle mafie. Al governo viene affidata una delega per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici offerti dalle aree protette.
Istituzione di nuovi parchi
Viene attribuita al governo una delega per la nascita del Parco del Delta del Po, attraverso il riordino delle aree naturali protette della zona deltizia che attualmente ricadono nelle Regioni Emilia Romagna e Veneto. In Aula il relatore presenterà l'emendamento per l'istituzione del Parco nazionale del Matese e del Parco nazionale di Portofino, già validato dalla Commissione Bilancio.
Caleo sul tema, ha rilasciato un'intervista alla Rai: