Lo scorso 5 ottobre il Tar della Lombardia aveva respinto la richiesta di misure cautelari urgenti da parte della Lav che chiedeva la sospensione della caccia all'allodola, rimandando la decisione alla seduta collegiale del 26 ottobre.
In questa sede il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare ai fini di un motivato esame, disponendo che la disciplina del prelievo giornaliero e stagionale dell’allodola è da fissare nella misura prudenziale stabilita nel parere dell’Ispra (10 capi giornalieri e 50 capi stagionali per ciascun cacciatore). La Regione aveva invece deciso 20 capi giornalieri e 50 stagionali per la forma vagante e 20 e 80 capi in appostamento fisso.
“L'impugnato decreto – dice il Tar in merito alle limitazioni al carniere imposte da Regione Lombardia a settembre – non tiene adeguato conto, ai fini della determinazione dei limiti all’attività venatoria concernente la specie dell’allodola, dei dati più recenti sull’andamento della popolazione della stessa specie, in relazione anche ai prelievi effettuati dai cacciatori lombardi, relativi agli anni 2013-2016 (cfr. pag. 6 del doc. 5 della produzione regionale)”.
Il Tar ha fissato la trattazione di merito del ricorso per il 19 aprile 2017.
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