Il Tar del Piemonte, con decreto cautelare del 15 novembre, ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla Federcaccia piemontese sulle nuove disposizioni di legge di riordino degli Atc e dei Comprensori alpini. Per i giudici “non sussiste il presupposto della estrema gravità ed urgenza necessario, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., per l’adozione di misure cautelari monocratiche”. La sospensiva era stata richiesta in ragione della data ormai prossima entro la quale la legge prevede la designazione dei componenti dei comitati di gestione (19 novembre). Il che secondo Fidc avrebbe potuto pregiudicare una legittima costituzione dei comitati e rendere di fatto vano l'auspicato esito giudiziario favorevole.
"Tali affermazioni - spiega il Tar - non possono giustificare la concessione del provvedimento monocratico richiesto, in quanto sembrano presupporre che il Collegio, ove valuti positivamente la domanda cautelare, non possa adottare efficaci misure a tutela dell’associazione ricorrente dopo la data del 19/11/2016; ovvero, che la Regione Piemonte, in caso di esito sfavorevole della fase cautelare, possa non ottemperare alla pronuncia di questo TAR; circostanze, entrambe, da escludere". La trattazione collegiale della domanda cautelare è prevista per il 13 dicembre.