Sull'effettivo potere delle guardie zoofile delle associazioni animaliste, anche il Ministero dell'Interno interviene con alcune importanti precisazioni, questa volta in riferimento ad una richiesta di chiarimento da parte dell'Enpa.
Come precisato da una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (13 ottobre 2016), che ha rigettato il ricorso della Lac contro il decreto del Prefetto di Torino che ne aveva limitato il campo d'azione ai soli animali d'affezione, anche il Ministero con nota del 26 ottobre 2016 va nella stessa direzione, precisando che le guardie dell'Enpa (non più ente pubblico ma associazione come tutte le altre) per fare vigilanza venatoria, non essendo ammesse ad autonoma vigilanza, come ribadito dal Consiglio di Stato, devono ottenere specifica abilitazione dalla Regione, superando un esame specifico, e dotarsi quindi di attestato di idoneità.
"Si ritiene che la ratio di tale previsione risieda nell'esigenza che tutte le guardie volontarie venatorie, chiamate a collaborare con gli organi istituzionali preposti al controllo dell'esercizio della caccia e, pertanto, ad intervenire e ad interagire in maniera coordinata con le altre componenti della vigilanza venatoria, siano in possesso di un patrimonio conoscitivo di base comune, verificato dal soggetto pubblico competente (la Regione), comprensivo della specifica disciplina e dell'organizzazione esistenti sul territorio, che, evidentemente, possono essere soggette a periodici aggiornamenti".
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