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News CacciaCaccia nelle aree contigue, ecco come cambierà per Federparchi venerdì 23 dicembre 2016 | | Come sappiamo, la riforma della legge sui Parchi, nella versione uscita dal Senato (che ora sarà esaminata dalla Camera), prevede che nelle aree contigue siano gli Enti parco a regolamentare l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la Regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'Ispra. Su questa immane novità, che certo non è andata giù al mondo venatorio, per le evidenti implicazioni restrittive sulle attuali forme di caccia praticate in queste zone, ecco il punto di vista di Federparchi.
"È forse una delle parti più innovative della modifica, che ribalta la funzione delle aree contigue uniformandole alle buffer-zone di livello internazionale - si legge nella nota divulgativa di Federparchi -. Non è più la regione che determina i confini delle aree contigue e le eventuali regole al loro interno, seppur d'intesa con il parco bensì quest'ultimo all'interno del piano. È vero che alla fine è pur sempre la regione che approva il piano, ma se le aree contigue devono servire, come le buffer zone di concezione internazionale, a concorrere alla conservazione della biodiversità presente nel parco è evidente che deve essere il parco a proporli. Così come è fondamentale che le regolamenti. Con questa modifica, in pratica le aree contigue diventano una sorta di zona " e" del parco proposta e regolamentata dallo stesso. In questo senso assume particolare rilievo la regolamentazione della caccia, questo ad esempio consentirà al parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise di regolamentare la caccia in braccata al cinghiale in area contigua, attività che in alcuni casi impatta significativamente sull'Orso marsicano. Una cosa che ha fatto un po' discutere è la variazione nei cacciatori ammessi nell'area contigua, infatti il testo vigente parla dei residenti mentre il nuovo degli aventi accesso all'ambito territoriale di caccia che comprende l'area contigua. In realtà questa era già un'incongruenza che derivava dal fatto che la 394 è stata approvata un anno prima della legge sull'attività venatoria, la 157/92. Prima di quest'ultima legge, infatti, esisteva il cosiddetto "nomadismo venatorio"; in pratica cacciatori potevano muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale. Invece la 157/92 - con la creazione degli ATC -ha introdotto il concetto di residenza venatoria, anziché anagrafica, secondo il quale un cacciatore può anagraficamente risiedere in Veneto e avere la residenza venatoria in Toscana o viceversa. È chiaro che in questo caso la possibilità di accesso alle aree contigue va riformulata in tal senso. Infine il parere di ISPRA, su questo come su altri punti della legge, è garanzia di corretta regolamentazione dal punto di vista scientifico".
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