Un provvedimento della Giunta regionale dell'Emilia Romagna (determinazione del 22 dicembre 2016) ha stabilito “è consentito l’uso esclusivo di munizioni prive di piombo per l’abbattimento dei capi di fauna selvatica le cui carni vengano destinate al consumo da parte di soggetti diversi dal cacciatore stesso”.
Il che non fa altro che richiamare ciò che era già stato stabilito da un'altra determinazione dirigenziale del 2007, “Indicazioni tecniche per la commercializzazione di carni di selvaggina abbattuta in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n.970/2007" in cui si evidenziava, tra le altre cose, il divieto di cessione di capi abbattuti con l'utilizzo di munizioni al piombo.