La Regione Campania ha profondamente innovato le proprie norme in materia di attività venatoria. Lo comunica il Segretario generale e Direttore della Provincia di Benevento Franco Nardone. Con l’art. 13 della legge regionale n. 3 del 20 gennaio scorso, pubblicata lo stesso giorno sul Bollettino Ufficiale, le competenze in materia di caccia, infatti, passano dall’Ufficio provinciale alla struttura amministrativa regionale.
I Comitati caccia, che intervenivano sul territorio delle cinque Province, sono soppressi e diventano anch’essi parte della struttura amministrativa regionale. I componenti degli ormai ex Comitati provinciali sono dichiarati decaduti e saranno ricostituiti secondo le nuove disposizioni di legge.
Ecco le modifiche approvate:
Art. 13
(Azioni per l’agricoltura, la castanicoltura, la caccia)
1. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale e conseguire risparmi di spesa, l’articolo 36 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania) è così modificato:
a) al comma 2 le parole “all’Ufficio provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura amministrativa regionale”;
b) al comma 4 la parola “provinciale” è sostituita dalla seguente “regionale” le parole “dell’ufficio caccia della Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti “della struttura amministrativa regionale competente per materia” la parola “diciannove” è sostituita dalla seguente “diciassette”;
c) la lettera c) del comma 4 è abrogata;
d) alla lettera d) del comma 4, la parola “dieci” è sostituita dalla seguente “venti” le parole “un componente” sono sostituite dalle seguenti “due componenti”; le parole “ed uno” sono sostituite dalle seguenti “e due”;
e) al comma 5 la parola “provinciale” è sostituita dalla seguente “regionale”;
f) al comma 6 la parola “provinciali” è sostituita dalla seguente “regionali”, e la parola “provinciale” è sostituita dalla seguente “regionale” e la parola “Provincia” è sostituita dalla seguente “Regione”.
2. I comitati di cui all’articolo 36, comma 4, della legge regionale 26/2012, laddove in carica, decadono dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono ricostituiti entro i successivi trenta giorni secondo quanto disposto dal presente articolo.
3. La legge regionale 21 maggio 2012, n. 13 (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania. Legge finanziaria regionale 2012) è così modificata:
a) al comma 3, dell’articolo 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “A copertura delle spese da sostenere per gli interventi di ripristino dei castagneti danneggiati dalle principali patologie e preservarne la coltura, anche in relazione al mancato reddito derivante dalla perdita di produzione, possono essere concessi, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia nonché della normativa europea in materia di aiuti di Stato, contributi ai castanicoltori.”;
b) l’articolo 4 è così sostituito: “Art. 4 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari ad euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento delle risorse alla Missione 9, Programma 7, Titolo 1 e riduzione di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.”.