|
News CacciaCaccia e bracconaggio, Fidc: l'accostamento è improprio mercoledì 5 aprile 2017 | | A commento dell'approvazione del “Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici” da parte della Conferenza Stato Regioni il 30 marzo 2017, La Federazione Italiana della Caccia ripropone un articolo a firma Valter Trocchi e Daniel Tramontana pubblicato sul primo numero dell’anno de “Il cacciatore Italiano” che "contiene alcune interessanti riflessioni tuttora di piena attualità".
Eccolo:
CACCIA E BRACCONAGGIO: UN ACCOSTAMENTO IMPROPRIO E IMPRODUTTIVO
Il 25 novembre 2016, il Comitato Paritetico per la Biodiversità si è riunito per esaminare il Piano d’Azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, in vista dell’inoltro del documento alla Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione definitiva.
Il Piano – redatto da ISPRA su incarico del MATTM – era già stato presentato in bozza alle Associazioni Ambientaliste e Venatorie nell’estate scorsa, e la Federcaccia si era dichiarata aperta ad un confronto costruttivo, ma con spirito critico. Difatti, la bozza del Piano era apparsa fin da subito densa di pregiudizi sul mondo venatorio, e assai poco attenta agli aspetti tecnici del fenomeno del bracconaggio. Di conseguenza, si è sottolineato che il tema della discussione è l’uccisione illecita di uccelli selvatici, mentre la caccia non può essere accostata ad un’attività illecita o intesa come motivazione per illeciti contro l’ambiente. La caccia è un’attività che contribuisce concretamente alla conservazione della fauna e degli habitat, basti pensare al contrasto degli interventi di bonifica delle zone umide, alla promozione dei ripristini ambientali, alle reintroduzioni e, per l’appunto, alla vigilanza contro gli atti di bracconaggio. Insomma, i cacciatori sono direttamente interessati alla conservazione degli habitat e degli ecosistemi di cui la fauna cacciata è parte fondamentale, e per questa ragione contribuiscono a contrastare il degrado ambientale in atto per evidenti ragioni antropiche. Coerentemente, i cacciatori aderiscono (attraverso la FACE) all’iniziativa No Net Loss (“nessuna perdita netta”) nell’ambito della Biodiversity Strategy europea, tesa a fermare entro il 2020 la perdita di biodiversità e il degrado dei cosiddetti “servizi ecosistemici”, tra i quali rientra a pieno titolo anche la fruizione venatoria.
Dispiace quindi che gli estensori del Piano non abbiano distinto tra il contesto cinegetico e le responsabilità di singoli cittadini (spesso estranei all’ambiente venatorio, oltretutto), e dispiace ancor di più che questa cecità non consenta di vedere le possibili sinergie con il mondo venatorio e le necessarie collaborazioni. Certo, se la redazione di tali documenti viene intesa come l’ennesima occasione per rappresentare una commistione tra la caccia e il bracconaggio, è ben difficile intavolare discussioni costruttive… Ciò è accaduto, certamente, con la prima bozza del Piano d’azione, ma in buona parte anche con l’ultima versione. Il fenomeno del bracconaggio, così come i fenomeni di criminalità ambientale, non sono in alcun modo giustificabili, non fanno parte della caccia e la caccia ne è la prima vittima. Questo non significa che taluni cacciatori non possano infrangere le norme vigenti consapevolmente, ma in tal caso si collocano automaticamente fuori dalla caccia e in un contesto di bracconaggio. Su come affrontare queste situazioni in Italia la FIdC si è dimostrata aperta, anzitutto additando la necessità di una maggiore azione di prevenzione e di contrasto da parte degli Organi di vigilanza preposti. Inoltre, non si deve dimenticare che la Federcaccia ha già operativi sul territorio ben 2.712 Agenti volontari (dato 2015). Purtroppo però va rilevato che sono proprio gli Organi istituzionalmente preposti ad avere progressivamente indebolito lo strumento della vigilanza negli ultimi decenni. Basti pensare a cos’è accaduto con il passaggio dei Guardiacaccia degli ex Comitati Provinciali della Caccia ai Corpi di Polizia Provinciali, che sono tutt’ora distratti consapevolmente rispetto alle esigenze di lotta al bracconaggio. E ora si temono, giustamente, le possibili conseguenze del passaggio del CFS ai Carabinieri.
Ecco, se il Piano d’azione costituisse un’occasione di riflessione su tale trend negativo, ci sarebbe da esserne più che lieti. Il dubbio è però legittimo. Perché, quindi, un Piano con tale impostazione e non una seria presa di coscienza delle responsabilità che, già oggi, sono in capo alle medesime Istituzioni? Perché l’affidamento della redazione del Piano all’ISPRA, e non alle Istituzioni competenti ed edotte su tali illeciti? Il “contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici”, attiene di riflesso alla conservazione degli uccelli, ma non è una materia di tipo ornitologico, richiede soprattutto altre tipologie di competenze. Da dove nasce allora questo Piano? Perché occuparsi soltanto del bracconaggio verso gli Uccelli e non anche verso i Mammiferi, come logica vorrebbe?
In generale, la necessità di azioni contro il bracconaggio deriva da una serie d’impegni assunti dall’Italia nell’ambito di accordi internazionali. La redazione di un Piano d’azione, per esempio, è richiesta dalla Roadmap towards eliminating illegal killing, trapping and trade of birds redatta dalla Commissione Europea per definire le priorità internazionali e monitorare i progressi degli Stati membri in questo campo. Più nello specifico, l’UE ha richiamato l’Italia ad arginare il bracconaggio sugli uccelli attraverso una procedura PILOT (5283/13/ENVI), una sorta di “pre-procedura d’infrazione”, che è stata inviata al Governo italiano nel 2013 (non si sa bene a seguito di quali statistiche fornite a Bruxelles sul fenomeno).
Visto lo strumento attivato, però, viene da pensare che a Bruxelles non sia ben chiaro che in Italia i Piani d’azione non hanno una valenza giuridica vincolante e forse sarebbe stato più utile fornire prove di impegni concreti assunti dalle Autorità preposte, adeguatamente coinvolte. Azioni non concertate con queste stesse Autorità ben difficilmente potranno trovare concrete possibilità d’applicazione. Allora perché descrivere in modo enfatico il fenomeno del bracconaggio sugli uccelli, riecheggiando le campagne scandalistiche di talune Associazioni, in luogo di un’analisi tecnica coinvolgente le Autorità preposte, soprattutto nella definizione delle azioni di contrasto?
Da come si legge, il Piano si basa una eterogenea serie di informazioni sugli illeciti commessi a danno dell’avifauna, dalle quali emergono le seguenti otto tipologie principali:
- La cattura di piccoli uccelli, per lo più a fini commerciali, con l’impiego di archetti, lacci, vischio, trappole, reti;
- Il prelievo illegale degli uccelli acquatici;
- L’abbattimento di rapaci e altri uccelli protetti tramite armi da fuoco (per lo più per tradizioni locali, malcostume venatorio o vandalismo);
- L’uccisione di specie protette dalle norme vigenti ma considerate “nocive” o “problematiche” (come cormorani, aironi, gabbiani o rapaci), attraverso l’uso di armi da fuoco, bocconi avvelenati o altri mezzi vietati;
- Il prelievo di uova/pulcini dai nidi di rapaci per finalità commerciali;
- La cattura di adulti con l’impiego di trappole o reti, e il prelievo di uova/pulcini dai nidi di specie ornamentali (anche per finalità commerciali);
- L’importazione e il commercio di fauna selvatica dall’estero per rifornire i circuiti della ristorazione o il mercato degli uccelli vivi;
- Il mancato rispetto delle regolamentazioni sul prelievo venatorio.
Queste tipologie – si noti – non riflettono esattamente le fattispecie di illecito sancite dalla Legge n. 157/’92, dalle norme regionali di recepimento o da altre norme di Legge (le uniche, cioè, che possono rientrare in statistiche ufficiali basate sui verbali di accertamento delle infrazioni), ma sono in qualche modo “interpretate”, paradossalmente, anche nelle intenzioni presunte dei bracconieri. Riesce ben difficile immaginare un Agente che, redigendo un verbale, si mette a ponderare se una Poiana è stata uccisa per “vandalismo” o per “malcostume” … il punto è che la Poiana è una specie particolarmente protetta ai sensi dell’art. 2, c. 1b., ed è proprio questo che verosimilmente rientra nelle statistiche degli illeciti! Pur con questi dubbi circa la valenza di quel sistema di classificazione (quantitativa?) degli atti di bracconaggio, si nota che il Piano colloca all’ultimo posto il “mancato rispetto delle regolamentazioni sul prelievo venatorio”, confermando dunque che i sette punti precedenti non riguardano il contesto venatorio. Tuttavia, leggiamo, sempre secondo gli estensori del Piano, che “una parte significativa di prelievi illegali è svolta da possessori di licenza di caccia e si verifica durante la stagione venatoria”. Un’incongruenza, certo, ma meno palese di quella scritta nella bozza iniziale del documento (in parte rivista dopo le critiche mosse dalla FIdC), che asseriva: “una parte non trascurabile dei reati contro la fauna selvatica viene praticata da persone che sono cacciatori” e “si calcola che quasi l’80% degli illeciti sia commesso durante la stagione venatoria, malgrado questa duri solo quattro mesi”. Ebbene, da dove nasce la convinzione che per essere bracconieri occorra avere anche la licenza di caccia? In fondo, chi preleva la fauna selvatica per ragioni economiche/commerciali (come si scrive), prevalentemente in tempi diversi da quelli consentiti dai calendari venatori, potrebbe anche evitare di pagare le non trascurabili tasse di concessione e il tesserino dell’ATC/CA.
Un’altra contestazione mossa agli estensori dalla FIdC concerne la richiesta di ripristinare il reato di “furto venatorio” nell’ambito dell’Azione 2.1.1 “Adeguamento del quadro normativo nazionale”. Terminologia a parte, non sembra sia compito di un Piano d’azione entrare nel merito della tipologia e dell’entità delle sanzioni da applicare a tutte le forme di prelievo “attuate in contrasto con le disposizioni contenute nella legge n. 157/1992”. E questo vale soprattutto considerando che la redazione del Piano è stata affidata all’ISPRA, non ad Organi istituzionalmente competenti sugli illeciti di tale natura. Infatti, si è fatto rilevare, che il “furto venatorio” si applica oggi ai bracconieri che operano al di fuori del contesto sanzionatorio previsto dalla Legge n. 157/1992. Per gli illeciti enunciati dalla Norma è previsto, invece, un complesso e dettagliato apparato sanzionatorio, con sanzioni penali (per le fattispecie di illecito del 1° c. dell’art. 30), sanzioni amministrative-pecuniarie (per quelle del 1° c. dell’art. 31) e sanzioni accessorie (art. 32). Tale apparato è modulato in relazione alla pericolosità sociale degli illeciti e al rilievo faunistico del danno in base alle specie selvatiche che ne siano oggetto. Se tale richiesta degli estensori fosse recepita, l’applicazione indistinta del “furto venatorio” implicherebbe di punire allo stesso modo un bracconiere che abbatte una Cornacchia e uno che abbatte un Orso o un Pollo sultano, e questa non è assolutamente una soluzione tecnicamente accettabile.
In definitiva, sebbene sia indiscutibile la necessità d’intensificare le misure di prevenzione e di vigilanza antibracconaggio, non pare che il Piano d’azione possa realmente contribuire, con questa sua impostazione, alla conservazione del patrimonio faunistico italiano e ci si augura che, come tale, non sia approvato dalle Autorità competenti.
Valter Trocchi e Daniel Tramontana
| Leggi tutte le news | |
|
|
|