Il controverso articolo 5, nell'ambito della revisione sulla legge 394/91 (Aree protette) ha passato l'esame della Camera nella versione in cui consentirà ai Parchi di decidere sulle attività permesse o non nelle aree contigue.
Il testo approvato dalla Camera infatti, modificando l'articolo 11 della legge, riferito ai Regolamenti dei Parchi Nazionali, stabilisce che "il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco - e nelle aree ad esso contigue (questo è il testo aggiunto dalla riforma, nrd) -, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo". Il che significa che i Parchi potranno decidere se escludere da queste aree l'attività venatoria o meno, chiedendo prima il parere dell'Ispra.
Durante il dibattimento in aula è passato solo un emendamento che vieta le trivellazioni nuove nei parchi e nelle aree contigue. Il relatore della riforma,
Enrico Borghi, rispondendo a quanti avevano presentato
emendamenti per inserire il divieto della caccia nelle aree contigue, ha evidenziato che "la Commissione, dopo un lungo dibattito e recependo il lavoro fatto dal Senato,
ha ritenuto di doversi mantenere nel solco dell'impostazione originaria e, cioè, non quella di riaprire una discussione infinita sul significato, la regolamentazione e l'esercizio dell'attività venatoria nel Paese, quanto, invece, sulla regolamentazione all'interno delle aree protette e su questo punto ha mantenuto l'impianto originario della legge n. 394".
E' poi intervenuto sul tema anche il presidente di Commissione Ermete Realacci. "Per quanto riguarda la questione della caccia - ha sottolineato - , la norma che stiamo approvando è più rigida della legge n. 394. Nella legge n. 394 la regolamentazione della caccia nelle aree contigue non era determinata dal parco e non era sottoposta all'ISPRA, adesso sarà sottoposta all'ISPRA e determinata dal parco, quindi è un passo avanti rispetto alla legge n. 394".
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