Non saranno i Parchi regionali a disporre i regolamenti delle aree contigue. A precisarlo è un intervento alla Camera del relatore della riforma,
Enrico Borghi, il quale ha risposto in questo modo ai diversi emendamenti che cercavano di scongiurare una eccessiva influenza dell'Ente Parco nelle decisioni sulle cosiddette aree cuscinetto, tra i Parchi e il resto del territorio, i
n particolare riguardo alla regolamentazione della caccia.
"La norma, per come ci viene consegnata dal Senato e che noi confermiamo, pone un esplicito divieto all’attività venatoria all’interno delle aree protette. Con riferimento, invece, al tema delle
aree contigue regionali, voglio rassicurare i colleghi, sottolineando il fatto che questa norma non modifica l’attuale normativa, che
all’articolo 32 individua, in una specifica intesa tra la regione e l’ente gestore dell’area protetta interessata, la possibilità di organizzare e di disciplinare una serie di attività all’interno delle aree contigue, tra le quali la caccia, la pesca e le attività estrattive. Quindi, la disciplina prevista dall’articolo 32, relativa alle aree contigue regionali, non viene modificata".
"Per quanto attiene, invece, alle aree contigue dei parchi nazionali, la presente fattispecie vale esclusivamente per un parco, che è il parco del Cilento che, ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale della Campania 26 marzo 2001, n. 516, ha emanato il regolamento delle aree contigue. Non risulta nessun altro parco nazionale che abbia istituito le aree contigue", precisa il relatore.
Rispetto al testo del Senato le commissioni Agricoltura e quella per le questioni regionali, avevano condizionato il parere positivo al testo proposto dalla Commissione competente all'attribuzione da parte delle Regioni, come già previsto dalla normativa vigente, della definizione, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta, dei confini delle aree contigue alle aree protette, nonché l'adozione dei piani e dei programmi di disciplina della caccia al loro interno. Ma la questione sulle competenze regionali è tutt'altro che chiara. Si parla di "intesa tra Regione e Parco" e non più di facoltà delle Regioni.
Attuale testo in vigore (394/91):
All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al [terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968] , soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
Testo approvato dal Senato:
«Art. 32. – (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue).
– 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.
2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».
Testo proposto in Commissione:
«Art. 32. – (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue). – 1. Identico.
2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nell’area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».