Il
Tar della Toscana con sentenza depositata il 24 maggio 2017 ha annullato il
Piano di controllo della volpe 2016 - 2018, attuato dalla Regione Toscana per la prevenzione dei danni da predazione alla fauna selvatica e agli allevamenti zootecnici.
I giudici hanno accolto il ricorso degli animalisti della Lav (Lega Anti Vivisezione) evidenziando che mancano i dati e le stime scientifiche che avrebbero potuto legittimare la decisione di procedere al controllo delle specie. I dati su cui si basa il Piano infatti, si spiega nella sentenza, sono stati desunti da alcuni Piani Faunistico Venatori Provinciali, relativi ad ambiti limitati del territorio regionale e che sono espressamente ritenuti non omogenei e basati su condivisibili test di significatività statistica.
I giudici evidenziano anche l’insufficiente considerazione del parere reso dall’Ispra, che considerava accettabili solo gli interventi nlle Afv e nelle zone di rispetto venatorio degli Atc e in zone dove si realizzano immissioni di selvaggina e negli allevamenti (previe adeguate misure di prevenzione). "Lo scostamento dal parere senza una sostanziale e condivisibile motivazione - aggiunge il Tar - appare poi di rilevante importanza in un contesto in cui l’art. 19, 2° comma della l. 11 febbraio 1992, n. 157, relativo ai piani di controllo delle specie, prevede espressamente l’utilizzazione 'di norma…di metodi ecologici' e la legislazione regionale è ancora più stringente prevedendo il ricorso all’abbattimento solo 'in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici' (art. 37, commi 2, 2-bis e 3 della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3, nel testo attualmente vigente)".
La Regione Toscana è stata condannata a risarcire la LAV: 3.000 euro oltre a Iva e Cpa (Cassa previdenza avvocati).