Come noto, è in discussione in questi giorni alla Camera dei Deputati la discussione sulla modifica della legge quadro sulle aree protette 394/91. La proposta di legge in questione è la "Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (C. 4144-A e abb.)" e terminato l'esame alla Camera dovrà necessariamente avere un ulteriore passaggio al Senato, prima di essere approvata in via definitiva.
Si fa presente che il Senato potrà modificare solo le parti che hanno subito cambiamenti alla Camera, ma non potrà più ritornare sugli articoli e i comma che lo stesso Senato aveva licenziato e che la Camera non ha modificato.
Indipendentemente dalle dichiarazioni rassicuranti che si susseguono in queste ore, andando a leggere il testo base e i vari emendamenti che si stanno discutendo, ci si rende conto di come le modifiche approvate o in discussione alla Camera prevedono:
1- L'inserimento nelle aree di pertinenza del parco dei siti Natura 2000 (ZPS e SIC) anche solo parzialmente ricompresi nei confini del parco, nonché la possibilità che anche aree Natura 2000 totalmente esterne ai parchi siano date in gestione al parco (così dette aree esterne).
2- Il sostanziale passaggio delle competenze riguardanti l'attività venatoria nelle aree contigue dalle regioni agli enti parco che a loro piacimento potrebbero limitare l'attività venatoria fino anche a vietarla in toto.
3- La modifica di quanto previsto in prima battuta al Senato, ossia che l'accesso per l'attività venatoria all'interno delle aree contigue sia consentito solo ai residenti nei comuni interni al parco e/o all'area contigua invece che agli iscritti all'ATC di competenza
4- L'istituzione del parco nazionale del Delta del Po, con relative aree contigue, in sostituzione dei due parchi regionali oggi esistenti.
Quanto sopra potrebbe rappresentare un colpo, probabilmente mortale, alla caccia agli acquatici e un grave danno a tutta la caccia in Italia.
Vi invitiamo quindi a inviare e a far inviare il seguente messaggio alla mail dei relatori della legge e ai capigruppo della camera dei deputati([email protected]; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ;[email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected]) , sottoscrivendo con la firma in calce vostra o dell'associazione di appartenenza.
Egregio Onorevole,
allo stato attuale il disegno di legge riguardante la modifica della legge quadro sulle aree protette (394), al momento in fase di discussione alla Camera, comporta soprusi sulle popolazioni residenti nelle aree vicine ai Parchi e in particolare immotivate limitazioni per l'attività venatoria. Le chiediamo cortesemente di poter provvedere in sede di discussione a:
1- Correggere l'Articolo 1 comma 5 quater che assegna all'Ente gestore (il Parco) la gestione dei siti Natura 2000 (ZPS e SIC) anche nelle parti che coinvolgono territori esterni al Parco. Questa norma di fatto non rispetta quanto previsto dalla legislazione europea ed italiana in materia e comporta generalizzate limitazioni all'attività venatoria non contemplate dalla legislazione Europea per questo tipo di siti.
2- Riportare le competenze riguardanti l'attività venatoria nelle aree contigue alle regioni, che sono gli Enti Istituzionali a cui è per Costituzione assegnato il compito di gestione della fauna e della caccia, eliminando la discrezionalità, concessa in vari articoli agli enti gestori dei parchi, di apportare limitazioni e divieti.
3- Tornare al testo proposto in prima battuta al senato che prevede l'accesso per l'attività venatoria all'interno delle aree contigue agli iscritti all'ATC di competenza in ottemperanza ai principi della legge 157 e non come è previsto dal testo in approvazione, che limita l'accesso ai soli residenti nei comuni interni al parco e/o all'area contigua che comporta inique e incomprensibili discriminazioni tra cittadini.
4- L'eliminazione dell'Art. 27 che istituisce il parco interregionale del Delta del Po, con relative aree contigue, che ricomprendono tutta l'estensione dei siti SIC e ZPS, includendo anche le parti oggi esterne ai confini del Parco. Quest'articolo comporta vincoli ulteriori ai territori esterni al Parco, con inaccettabili e immotivate limitazioni alla caccia e alla pesca professionale, calpestando le attività tradizionali, economiche e culturali delle popolazioni residenti. In questo modo non si rispettano i principi di conservazione delle zone umide (Manuale di Ramsar) né quelli del MAB UNESCO, che, ricordiamo, prevedono sempre il coinvolgimento delle popolazioni locali e l'uso sostenibile delle risorse quale pregiudiziale e preciso metodo di lavoro per il successo delle iniziative di conservazione della Biodiversità.
Cordialmente
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