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News CacciaCaccia aree contigue, deciderà il regolamento del Parco venerdì 9 giugno 2017 | | Nel report pubblicato sul sito della Camera sulla riforma della legge sui Parchi, aggiornato al 5 giugno, viene spiegato come i Parchi si troveranno a poter decidere anche sulle aree esterne ai loro confini. All'articolo 5, come noto, la proposta di legge interviene sull'oggetto e sulle finalità del regolamento del parco, anche al fine di estendere la competenza alle aree contigue al parco.
Non è passata la proposta di inserire il divieto di caccia nelle aree pre parco (e ci mancherebbe!), come avrebbero voluto alcuni emendamenti del Movimento 5 Stelle e affini, sono invece entrate nei divieti le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, fatte salve - come è stato precisato a seguito di una modifica approvata dall'Assemblea - le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti.
"L'articolo 5 - si legge sul sito della Camera - interviene inoltre sulla disciplina del piano per il parco, che deve indicare anche le aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco, anche al fine di ampliarne i contenuti. Tra le disposizioni approvate in sede referente, si specifica che, in ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue".
Di seguito i testi all'articolo 5 relativi ai regolamenti dei Parchi passati alla Camera
Parte relativa ai Parchi nazionali:
«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria. Il piano, in attuazione della direttiva 2009/128/CE, prevede, per le aree contigue, le indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.
Parte relativa ai Parchi regionali:
«Art. 32. – (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue). – 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.
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