Il Tar dell'Abruzzo, con sentenza di aprile 2017 (ma pubblicata soltanto ora) ha deciso di respingere la richiesta di annullamento del verbale dell'Atc “Chietino-Lancianese” sull'assegnazione delle zone di caccia al cinghiale. Ad opporsi erano stati quattro capicaccia e relative squadre, lamentando una presunta mancanza di imparzialità in capo alla Commissione cinghiali istituita presso l'ambito territoriale di caccia e la mancata applicazione dei criteri di priorità previsti nel regolamento regionale e per la predisposizione di una cartografia di suddivisione delle macro aree in zone.
Una squadra in particolare sarebbe stata penalizzata dall'assegnazione in una zona dalla potenziale presenza dell'orso e quindi sottoposta a norme di tutela che in sostanza comporterebbero tra l'altro delle limitazioni sia di tipo temporale che in ordine al tipo di caccia ivi esercitabile.
Difetti procedurali che il Tar non rileva, evidenziando che l'amministrazione pubblica ha prodotto relazioni dettagliate, lette e recepite dal comitato di gestione. Contestate poi in modo molto generico e senza apportare documentazioni probatorie, senza specificare per esempio come in concreto e sul piano del punteggio la violazione dei criteri di assegnazione. In sostanza le motivazioni dei ricorrenti non sono state ammesse al giudizio.
Quanto al presunto difetto di imparzialità, il verbale di seduta del Comitato di Gestione smentisce i ricorrenti, visto che i rappresentanti stessi si sarebbero astenuti dalla votazione.