Chi è la persona formata che può intraprendere l’attività venatoria con finalità commerciale? Lo spiega nel dettaglio una nota della Federcaccia di Brescia:
"In base al D.g.r. 7 novembre 2014 – n. X/2612 Determinazioni in ordine ai requisiti igienico sanitari per l’immissione in commercio ed il consumo di carni di selvaggina selvatica, L’operatore (quindi il cacciatore) che intende intraprendere, a qualsiasi titolo, una “Attività venatoria con finalità commerciale” deve conseguire l’attestato di “persona formata”. Si precisa inoltre che l’attività venatoria con finalità commerciale è la caccia condotta ai fini della successiva immissione sul mercato di carni di selvaggina selvatica, inclusa quella gestita da responsabili di C.A. e A.T.C., di A.F.V. e A.A.T.V., di Aree Protette e dalle Province. Ancora, La persona fisica o giuridica che intende intraprendere, a qualsiasi titolo, una “Attività venatoria con finalità commerciale” ha l’obbligo di comunicarlo all’Autorità competente ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/04 e nel rispetto delle modalità definite dalla L. n. 122/2010 e della L.r. n. 11/2014.
Deve essere ricordato che nel medesimo D.g.r. si specifica che “il cacciatore che esercita attività venatoria senza finalità commerciale può fornire piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le PP.AA. del 17 dicembre 2009. In questo accordo si precisa che il piccolo quantitativo è un capo di selvaggina grossa (dal capriolo in su come stazza) e cinquecento di piccola (lepri, fagiani, etc.. nel rispetto di quanto previsto dalla 157/92).
La carcassa ceduta può transitare presso un Centro di lavorazioni carni di selvaggina accompagnata dal Mod. 4 allegato al citato D.g.r. o essere ceduta direttamente, fermi restando gli obblighi previsti dal DDG Sanità n 11358 del 5 dicembre 2012 e dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome. Il cacciatore diventa quindi la persona responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare. L’esercente ha l’obbligo di documentare la provenienza dei prodotti e delle carni cedutegli dal produttore primario secondo le disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 178/2002, relative alla rintracciabilità (Mod 4). L’esercente ha l’obbligo di conservare il documento per un anno.
Tutti i cinghiali (anche quelli in autoconsumo) devono essere esaminati per la ricerca di trichinella e Il campione di muscolo per la ricerca delle Trichinelle deve essere consegnato direttamente, o tramite il servizio veterinario dell’ASL, alla sede territoriale dell’IZSLER unitamente al verbale previsto dal Decreto D.G. Sanità n. 11358/2012.
Vogliamo ringraziare a nome del mondo venatorio l’ATS della Montagna che ha organizzato gratuitamente il corso per “persona formata” che si è concluso il 05/06/2017 e ha dato la possibilità ai partecipanti di poter commercializzare i capi abbattuti durante l’esercizio venatorio che dovranno transitare obbligatoriamente presso un centro di lavorazioni carni di selvaggina autorizzato. Nel contempo si ricorda la possibilità per l’immissione in commercio ed il consumo di carni di selvaggina selvatica, della cessione occasionale di un capo di selvaggina selvatica grossa ad anno, rispettando le citate norme sanitarie, fondamentali per garantire la tracciabilità e salubrità delle carni di selvaggina selvatica cacciata".