Prosegue in Puglia l'esame del disegno di legge sulla caccia. Nel corso della seduta congiunta delle commissioni II e IV, presieduta da Cosimo Borraccino e Donato Pentassuglia, sono stati approvati altri sei articoli del provvedimento dell’assessore Leo di Gioia, emendati dai consiglieri Gianluca Bozzetti, Erio Congedo e Giandiego Gatta.
La commissione ha rinviato l’esame dell’articolo riguardante gli Ambiti territoriali di caccia, per consentire gli approfondimenti sugli emendamenti presentati dai commissari. Per quanto riguarda i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, si definisce che sono destinati alla produzione di fauna appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento ed attività cinofile. Inoltre devono essere localizzati in ambienti idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici. Prima di essere immessi sul territorio regionale, gli animali devono essere controllati dalle Asl e muniti di contrassegni di riconoscimento. Le modalità di gestione e funzionamento sono determinate da un apposito regolamento.
Il testo prevede che la Regione possa, autorizzare l’istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agrituristiche venatorie, nella misura del 10% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale. Nelle prime l’esercizio venatorio è consentito solo al titolare o dai soggetti da questo autorizzati all’abbattimento di fauna selvatica cacciabile ai sensi della legge e nelle giornate indicate dal calendario venatorio. Nelle aziende agrituristiche sono consentite, anche dopo la stagione venatoria, prove cinofile con o senza abbattimento di fauna delle specie cacciabili. Vengono inoltre stabilite le estensioni dei territori e fissata a 9 anni la validità dell’autorizzazione di tali aziende.
La Regione istituisce inoltre zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile e stabilisce che le prove cinofile senza l’abbattimento di fauna siano consentite previo nulla osta dell’organo competente e contestuale comunicazione agli uffici regionali, e che si svolgano nel periodo compreso tra aprile e giugno.
Anche i terreni demaniali possono essere adibiti a centri pubblici per la produzione della fauna, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura. (Regione Puglia)