Con sentenza depositata ieri, giovedì 13 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni sulla mobilità venatoria del Veneto, e altre approvate con la legge regionale 27 giugno 2016 . Invalidato l'articolo 65 che consentiva a chi avesse optato per la forma di caccia da appostamento fisso di disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante e viceversa, senza ulteriori obblighi se non quello di segnalare sul tesserino venatorio la giornata utilizzata. Sempre il relazione alla mobilità venatoria, è censurata anche la parte che consentiva l'esercizio della caccia migratoria per trenta giorni in tutti gli ambiti regionali a chi avesse invece optato per l’insieme delle altre forme. La legge 157 invece prevede infatti che i cacciatori abbiano diritto ad accedere agli altri ambiti territoriali di caccia della Regione in cui risiedono, previa domanda all’amministrazione competente.
Non legittima anche la possibilità di addestrare i cani tutto l'anno (articolo 66) ed il recupero della selvaggina e il ritorno agli appostamenti anche con l'uso di barche a motore (articolo 69) e l'uso del fucile. Infine invalidata la definizione nella legge di misure di contenimento del cormorano (articolo 71). Specie protetta soggetta quindi al regime di deroga.
Non fondate le questioni ascritte all'articolo 68, che ha disciplinato i comprensori alpini quali associazioni senza fini di lucro, inserendo tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale nei Comitati di gestione.
Per approfondimenti, ecco il testo integrale della sentenza