Malta, parere negativo dell'avvocatura UE sulle catture. FACE "la Direttiva tutela le cacce tradizionali".
Negli ultimi giorni l'avvocatura generale dell'UE ha dato un'interpretazione restrittiva sulla cattura in deroga di uccelli a Malta (vai al parere), evidenziandone il contrasto con la Direttiva Uccelli. Sull'argomento, oggetto di una procedura di infrazione contro Malta, interviene un comunicato della FACE, a chiarimento della situazione: anzitutto - si legge - si tratta di un parere consultivo non vincolante e in secondo luogo la decisione finale sul caso spetta alla Corte di giustizia europea. Secondo la Face solo un'analisi imparziale del testo della Direttiva può giungere alla conclusione che questa sia contraria alle pratiche di caccia tradizionali finora approvate in deroga.
La Face in particolare fa riferimento alle recenti conclusioni Ue sul Piano d'azione per la natura, la gente e l'economia, in cui è stato chiarito che l'Unione europea riconosce che la flessibilità degli approcci di attuazione che tengono conto di specifiche circostanze nazionali contribuisce alla riduzione e alla progressiva eliminazione di inutili conflitti e problemi tra la protezione della natura e le attività socioeconomiche, ovviamente sempre che queste pratiche non pregiudichino le esigenze di conservazione della direttiva stessa.
Per quanto riguarda il parere dell'avvocato generale dell'Unione europea, Eleanor V. E. Sharpston, la FACE ritiene necessario chiarire come la direttiva uccelli disciplina la caccia. E' importante sottolineare che l'articolo 2 della Direttiva, scrive la FACE, prevede l'applicazione di misure a protezione degli uccelli “tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative ". I requisiti "culturali", evidenzia la FACE, sono considerati allo stesso livello dei requisiti "ecologici". Occorre chiarire – scrive ancora la FACE - che la direttiva sugli uccelli riconosce pienamente la legittimità della caccia degli uccelli selvatici come forma di uso sostenibile. In tale contesto, la direttiva ritiene che la caccia "costituisca uno sfruttamento accettabile", riconosce anche che "a causa dell'importanza che può essere attribuita a determinate situazioni specifiche, occorre prevedere la possibilità di deroghe".
La questione di legittimità sulle deroghe per fini ludici, aggiunge la Federazione della associazioni venatorie europee, è inoltre già stata risolta dalla Corte di Giustizia in passato, con la conclusione che la caccia di uccelli selvatici per fini ricreativi “può costituire un uso giustificato autorizzato dall'articolo 9, n.1 lett. C) della Direttiva, così come la cattura e la vendita di uccelli selvatici anche al di fuori della stagione di caccia, al fine di utilizzarli come richiami vivi o per scopi ricreativi in fiere e mercati”.
“Va da se - conclude la FACE -, che le pratiche tradizionali di caccia in Europa, come la cattura di uccelli, sono parte integrante del patrimonio culturale e persino etnologico dei Paesi e delle Regioni in cui continuano ad essere praticate e trasmesse da una generazione all'altra. Alcune di queste pratiche sono addirittura riconosciute come patrimonio culturale immateriale dall'Unesco (ad esempio la cattura di uccelli in Austria)”.