E' stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Toscana del 31 luglio la legge 189 che ha modificato le leggi regionali in materia di gestione faunistico venatoria (3/1994) e di governo del territorio (65/2014). Modifiche ritenute “necessarie” per venire incontro a specifiche esigenze del territorio e che l’Assemblea toscana ha approvato la scorsa settimana.
Le modifiche mirano ad are un più ampio supporto scientifico all’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria, oltre a consentire la realizzazione di manufatti e introdurre sanzioni, fino alla sospensione del tesserino, per le infrazioni in materia di caccia alla beccaccia. L’indice di densità venatoria viene corretto per eliminare il riferimento ai sottoambiti, ormai superato dal riordino degli Atc (Ambiti territoriali di caccia) introdotto con legge (84/2016). L’intervento normativo, inoltre, cambia la denominazione di alcuni Atc, anche per riutilizzare la tabellazione già esistente sul territorio e raggiungere così un risparmio della spesa. Sono comunque fatte salve le iscrizioni agli ambiti per la stagione venatoria in corso 2017-2018.
Viene inoltre corretto un mero errore materiale per specificare che anche i cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in braccata e girata sono iscritti nell’apposito registro regionale. In tema di manufatti per attività venatorie, è consentita la loro realizzazione, nell’esercizio delle attività, purché nel rispetto della legge 65/2014. In materia di concessione della qualifica di guardia venatoria volontaria, la legge si conforma alla normativa statale vigente e per rispettare la legge regionale 1/2009 (articolo 7), è previsto che l'esame sia svolto davanti ad una commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale anziché dal presidente dell’Esecutivo.
Per quanto riguarda le modifiche alla legge 65/2014 (Norme per il governo del territorio), la legge interviene sull’articolo 78 e prevede che i manufatti possano essere realizzati, oltre che per l’attività agricolo amatoriale e per il ricovero di animali domestici, anche per esigenze venatorie, pur rinviando al regolamento di attuazione della legge 3/1994 la definizione nel dettaglio delle specifiche esigenze. Vengono inoltre indicate in modo più specifico le finalità che gli strumenti di pianificazione devono perseguire in relazione alle diverse tipologie di manufatti.