A seguito di un Ordine del giorno, che, come sappiamo (vedi nota di Anuu Migratoristi del primo agosto) ha visto il Governo (che lo ha accolto in ogni sua parte) riconoscere che l'annotazione sul tesserino deve essere effettuata dopo l'abbattimento "e ad avvenuto recupero", da più parti, in vista della nuova stagione venatoria, si sollecitano le Regioni affinché ne facciano propri i contenuti come per altro già fatto da Veneto, Liguria e Toscana.
A fine giugno, infatti, su richiesta della Commissione Ambiente, il Governo si è impegnato a modificare la legge 157/92, nella prima legge europea utile, specificando le modalità di segnatura, al fine di ovviare a conseguenze derivanti dalle diverse possibili interpretazioni della norma vigente e di garantire al contempo l'esigenza primaria di rendicontare con precisione il numero di capi prelevati per specie a fini statistici e gestionali.
Ecco il testo dell'Odg:
G/2834/3/14 (testo 2)
MIRABELLI
ACCOLTO
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016»;
premesso che:
con l'articolo 31 della legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) è stato aggiunto l'articolo 12-bis alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di chiudere la procedura di pre-infrazione relativa al caso EU Pilot 6955/14/ENVI;
il citato articolo 12-bis prevede che "la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento";
considerato che:
la locuzione di cui al citato articolo 12-bis "subito dopo l'abbattimento" ha dato adito a diverse interpretazioni e applicazioni da parte delle regioni e difficoltà oggettive e pratiche nell'adempimento da parte dei cacciatori a seconda delle diverse forme di caccia. Infatti, una sua interpretazione nel senso di dover provvedere all'annotazione ancor prima del recupero appare priva di senso, anche ai fini del controllo degli organi di vigilanza, poiché non vi sarebbe corrispondenza tra capi segnati e capi in possesso del cacciatori. D'altra parte, interpretando l'obbligo di annotazione come da effettuarsi dopo il recupero e ritenendo obbligatorio recuperare il capo subito dopo l'abbattimento, sorgono difficoltà dovute alle forme di caccia: basti pensare alla caccia agli acquatici da capanni galleggianti o ai colombacci da palchi sopraelevati sugli alberi, ove ogni spostamento comporta una percentuale di rischio che non ha senso innalzare moltiplicando le uscite per l'immediato recupero ai fini dell'annotazione sul tesserino. Inoltre, le cacce vaganti, in particolare alla migratoria, rendono di per se stesse difficoltoso estrarre ogni volta il tesserino in qualsiasi condizione meteo, con il rischio di un suo deterioramento e necessità di sostituzione alle condizioni determinate dalla legge,
impegna il Governo:
a valutare, alla luce del precontenzioso con la Commissione europea, la possibilità di proporre, nella prima legge europea annuale utile, una modifica normativa all'articolo 12-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, volta a esplicitare che l'annotazione sul tesserino deve essere effettuata dopo l'abbattimento "e l'avvenuto recupero", al fine di ovviare alle predette conseguenze derivanti dalle diverse possibili interpretazioni della norma vigente e garantire al contempo l'esigenza primaria di rendicontare con precisione il numero di capi prelevati per specie a fini statistici e gestionali.