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Lazio. Bisticcio addestramento cani. ANLC precisa


giovedì 24 agosto 2017
    

Riceviamo e pubblichiamo:
 
Recentemente la regione Lazio ha modificato l’art 34, comma 10 della legge regionale del Lazio 17 /95, in materia di addestramento dei cani da caccia, anticipando l’allenamento alla terza domenica di agosto. A seguito della nuova modifica, si è accesa una disputa che non ci saremmo mai aspettati di leggere nei vari blog e siti d’interesse; ci son state alcune “posizioni” spoglie di qualsiasi principio giuridico. Pur non essendo un nostro diretto interesse, in quanto la maggioranza del mondo venatorio è informato della situazione, abbiamo ritenuto appropriato, per maggior tutela degli appassionati cinofili, mitigare le eventuali incertezze e dar prosieguo al comunicato precedente di Libera Caccia Regionale Lazio.

Sicchè non è assolutamente veritiero: “che si debba far riferimento alla nuova modifica legislativa per uscire al 20 di agosto, perchè successiva all’emanazione del calendario venatorio”, come non e vero: “che l'addestramento cani e’ potestà esclusiva regionale”, come non è reale: “se la Regione invia all’ Ispra per il parere di riferimento e’ un di più nelle competenze”; non è corretto. Ricordando che la Regione Lazio, nell’emanare i successivi calendari venatori potrebbe anche non applicare l’attuale modifica legislativa, restando su un principio più restrittivo.

In via generale, si è già osservato che il passaggio dal provvedere in via amministrativa alla forma di legge è più consono alle ipotesi in cui la funzione amministrativa impatta su assetti della vita associata, per i quali viene avvertita una particolare esigenza di protezione di interessi primari «a fini di maggior tutela e garanzia dei diritti» (sentenza n. 143 del 1989); viceversa, nei casi in cui la legislazione statale, nelle materie di competenza esclusiva, conformi l’attività amministrativa all’osservanza di criteri tecnico-scientifici, lo slittamento della fattispecie verso una fonte primaria regionale fa emergere un sospetto di illegittimità. La scelta che si provveda con atto amministrativo non solo è l’unica coerente in tale ordine di idee con il peculiare contenuto che nel caso di specie l’atto andrà ad assumere, e si inserisce dunque armonicamente nel tessuto della legge n. 157 del 1992, ma si riconnette altresì ad un regime di flessibilità certamente più marcato che nell’ipotesi in cui il contenuto del provvedimento sia cristallizzato nella forma della legge (sentenza Corte Costituzionale n 20 del 2012). In virtù di quanto sentenziato dalla Corte, nel caso specifico della 157/92, non puo’ esser applicato il principio di gerarchia amministrativa dell’atto predominante, essendo la 157 una legge di protezione di esclusiva competenza Statale.

In questa direzione la Corte Costituzionale si espressa in più’ occasioni, statuendo: ”anche l’addestramento cani rientra chiaramente nello stesso identico concetto, si deve ritenere soggetta alla pianificazione con le medesime modalità procedimentali e con le connesse garanzie sostanziali ”.

Per completezza d’informazione si riporta parte della sentenza della Corte Costituzionale N. 193/2013 per la Regione Lombardia. E in allegato la 303/2013.

“Di adozione dei calendari si occupa l’art. 18 della legge n. 157 del 1992 che, al comma 1, individua le specie cacciabili e i relativi periodi e, al comma 2, prevede che i relativi termini − in talune ipotesi ed entro limiti determinati − siano passibili di modificazione da parte delle regioni, previa acquisizione del
parere dell’ISPRA.


7.3.− Questa legge, dunque, dal punto di vista sostanziale, si muove in una prospettiva di tutela ambientale, e faunistica in particolare, e, sul piano giuridico-formale, delinea una complessa disciplina procedimentale, che garantisce un’istruttoria approfondita e trasparente – anche ai fini del controllo giurisdizionale – coerente con la visione ambientalista di fondo.

In relazione al primo profilo, infatti, questa Corte ha chiarito che «la disciplina statale che delimita il periodo entro il quale è consentito l’esercizio venatorio è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella
materia della tutela dell’ambiente vincolante per il legislatore regionale» 
(sentenza n. 191 del 2011 che richiama le sentenze n. 233 e n. 193 del 2010, n. 272 del 2009 e n. 313 del 2006).

In relazione al profilo formale, poi, questa Corte ha affermato che appare «evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del “regolamento” sull’attività venatoria e imponendo l’acquisizione obbligatoria del parere dell’ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento» (sentenza n. 90 del 2013, che richiama la sentenza n. 20 del 2012; in seguito a quest’ultima, sentenze n. 116 e n. 105 del 2012). Da ultimo, questa Corte ha ulteriormente sottolineato «che l’articolo 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento “esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega per tale ragione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (sentenza n. 105 del 2012)» (sentenza n. 90 del 2013).

7.4.− È in questo quadro che va collocata la disciplina dell’attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia, in quanto rientrante – come si è osservato – nel concetto di attività venatoria: anch’essa, dunque, si deve ritenere soggetta alla pianificazione con le medesime modalità procedimentali e con le connesse garanzie sostanziali.

E se è pur vero che l’assimilazione dell’attività in questione non può essere spinta fino alla totale identificazione (così questa Corte, nella citata sentenza del 1991, e il Consiglio di Stato, nella decisione 17 aprile 2009, n. 4706), e che pertanto si può giustificare per essa una disciplina diversa da quella generale della caccia, ciò non esclude che tale disciplina debba essere dettata con le stesse modalità fin qui delineate. Solo così, infatti, l’acquisizione dei pareri tecnici – su cui si è concentrato il contraddittorio – diviene un passaggio naturale e formale di quella pianificazione che il legislatore ha voluto, come garanzia di un giusto equilibrio tra i molteplici interessi in gioco”.

In parole povere la Corte Costituzionale chiarisce che l’addestramento cani và disciplinato alla stregua del calendario venatorio con atto amministrativo e con i dovuti pareri ISPRA obbligatori, ma non vincolati, per garantire i molteplici interessi che la materia racchiude e la necessaria flessibilità che garantisce l’atto amministrativo; quindi alla stregua di quanto sopra esposto
non è possibile applicare il principio di gerarchia amministrativa dell’atto predominante.

Se la Regione Lazio avesse voluto render esecutiva la novella legislazione, e far addestrare i cani dal 20 di agosto, avrebbe dovuto fare un correttivo al precedente decreto di giunta regionale, predisponendo anche la relativa richiesta di parere consuntivo all’Ispra ed emanare un decreto integrativo. Pertanto restano in vigore le attuali indicazioni relative all’addestramento cani del calendario venatorio 2017/18.
 

A cura “UFFICIO TECNICO LIBERA CACCIA NAZIONALE”
Il presidente Nazionale
Paolo Sparvoli

 

Sentenza Corte Costituzionale 303 2013 Addestramento cani

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10 commenti finora...

Re:Lazio. Bisticcio addestramento cani. ANLC precisa

ma le av non facevano prima a chiedere alla Regione il 4 agosto ,giorno di approvazione della nuova legge regionale,se questa si applicava subito o dopo un anno?e perche mai lo scorso anno la modifica della 157 che ci ha obbligato a segnare i capi subito dopo l'abbattimento non ha è stata recepita dalla regione con la modifica del calendario venatorio ma con una semplice nota scritta? E perchè l'anno scorso lo stesso metodo di modifica del cal ven non fu invocato dalle ass ven e invece quest'anno viene richiesto? E quel presidente che ha scritto che portando i cani in campagna si fà reato?

da leguleio 24/08/2017 22.43

Re:Lazio. Bisticcio addestramento cani. ANLC precisa

Bel lavoro, bravi almeno si e capito, anche da un ignorante come me come e regolamentato una parte del calemdario sui cani.

da giovanni 24/08/2017 22.06

Re:Lazio. Bisticcio addestramento cani. ANLC precisa

Sono abituato a tutte le solite polemiche che ogni anno accompagnano l'apertura ma certo che quest'anno ce le stanno mettendo proprio tutte, coraggio ragazzi non riusciranno MAI! a farci perdere l'orientamento e sopratutto la passione!

da Alvanto Ass. Cacciatori Genzano di Roma 24/08/2017 20.56

Re:Lazio. Bisticcio addestramento cani. ANLC precisa

Della caccia ne avete fatto un trattato di legislatura, ma chiudetela la caccia che non se ne può più.

da jamesin 24/08/2017 17.58

Re:Lazio. Bisticcio addestramento cani. ANLC precisa

l addestramento cani non e una deroga. La regione puo adeguarsi anche il prossimo anno l attuale indirizzo e corretto..questa da quello che leggo e una tutela per chi poteva cader in errore.

da riccardo 24/08/2017 16.58

Re:Lazio. Bisticcio addestramento cani. ANLC precisa

Avete sbagliato a tirare fuori sta sentenza perche rende incostituzionale la modifica. Per quanto alla modifica entra in vigore al momemto della sua pubblicazione lex superior deroga inferiori.....

da Giacomino 24/08/2017 16.15

Re:Lazio. Bisticcio addestramento cani. ANLC precisa

uffaaa...tanto io sabato porto il mio breton in campagna, finalmente.

da Carlo rm1 24/08/2017 16.00

Re:Lazio. Bisticcio addestramento cani. ANLC precisa

Complimenti veramente interessante.

da Andrea 24/08/2017 15.57

Re:Lazio. Bisticcio addestramento cani. ANLC precisa

cosi viene chiarita tutta la situazione bravi!!!

da antonello 24/08/2017 15.35

Re:Lazio. Bisticcio addestramento cani. ANLC precisa

E l'uomo pera?

da sabino 24/08/2017 14.57