Recentemente il Ministero dell'Interno ha stoppato sul nascere l'iniziativa di affidare compiti di polizia giudiziaria alle guardie zoofile e affini. Lo ha fatto con una circolare in cui si risponde alle Prefetture e alle Questure sulle perplessità segnalate in merito ad alcune convenzioni stipulate tra associazioni protezionistiche e Comuni in relazione all'affidamento alle prime di compiti di vigilanza al di fuori delle previsioni statali o regionali che disciplinano queste materie.
Tali convenzioni - si legge nella Circolare - prevedono che detti operatori vengano nominati, con delibere sindacali o di Giunta, quali 'agenti volontari accertatori zoofili' o simili, in vista dell'esercizio di funzioni di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi concernenti le leggi e i regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali, della natura, dell'ambiente, sul patrimonio zootecnico, sul controllo del rispetto delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio, nonchè la vigilanza ittica, nautica".
In qualche caso, dice il Ministero, le convenzioni prevedono che i volontari assumano la denominazione di Guardie adibite al Servizio di Polizia Ecozoofila, se non addirittura qualifiche pubblicistiche di guardie giurate o di agenti di Polizia di Stato o Giudiziaria, in qualche caso previa richiesta del Sindaco al Prefetto.
"Al riguardo, questo Ufficio trova condivisibili le riserve sollevate" dice il Ministero. Le modalità previste da questi Comuni nell'accertamento di reati (con l'affidamento di funzioni pubbliche ai volontari) sono manifestatamente difformi dalle previsioni di legge che regolano le materie di cui si tratta. "In nessun caso - dice il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero - le norme primarie disciplinanti le forme di vigilanza considerate (ecologica, venatoria, ittica, zoofila, ecc.) attribuiscono funzioni di polizia agli operatori volontari, trattandosi di funzione riservata ad organi pubblici, e quindi a corpo e ai servizi dipendenti dallo Stato e dagli enti locali. Viceversa, le leggi che ammettono il concorso di volontari nell'esercizio di compiti di vigilanza sul rispetto di normative di settore, ne precisano le condizioni e lo limitano nel tempo, nello spazio e nella materia, ferma restando la competenza primaria delle forze di polizia e delle polizie locali. Pertanto, la definizione come 'polizia' del servizio svolto da tali soggetti suona del tutto indebita".
"L'attività dei volontari, proprio perchè di rilievo pubblicistico, deve inserirsi in un contesto coordinato dalle componenti istituzionali titolari della relativa funzione e non può svolgersi a titolo individuale e svincolato da forme di controllo e direzione, per quanto generale, dell'Autorità pubblica compentente, che - salve le eventuali previsioni di leggi regionali rispetto alle attività di vigilanza - non è di norma l'Amministrazione comunale".
Conclude la Circolare "è precluso ai Comuni di prescindere dalle dipendenze e dalle strutture di coordinamento operativo previste dalle norme vigenti in ciascun settore, così come di avvalersi nell'esercizio delle funzioni di polizia locale ad essi spettanti, della 'collaborazione', anche occasionale, di guardie volontarie".