Dopo infinite sollecitazioni, la Federcaccia ha reso pubblico il testo della bozza da tempo elaborata (vedi intervista Cocchi su Big Hunter/18 dic.2008), ma mai resa pubblica, in attesa forse di ulteriori conferme per meglio definire l'art.18, e soprattutto per ottenere la massima convergenza dalle varie parti in causa. E in effetti, gran parte dell'articolato sembra essere condiviso sia dal tavolo degli Stakeholders, sia dalle associazioni venatorie che hanno ridato vita al coordinamento Face (Fidc, Enalcaccia, Liberacaccia, Anuu-migratoristi). Per la verità, su alcuni punti, sembra difficile che le associazioni ambientaliste (ma anche alcune di quelle venatorie) possano dare il loro assenso, viste le posizioni che hanno preso nel corso del dibattito. Ma per questo, ci sarà ampio spazio in Parlamento per verificare la stabilità e la forza della maggioranza dei parlamentari per contrastare certe frange animaliste sempre più agguerrite.
Pubblichiamo di seguito le premesse e le considerazioni di Federcaccia sui tempi e sull'articolo 18 e 18bis:
"Premessa a proposito dei tempi di caccia.
Sulla questione dei tempi di caccia (articolo 18 della 157/92) sono in corso diverse speculazioni strumentali, sia da parte di quanti affermano che i limiti attuali della 157/92 non sono modificabili in quanto una loro estensione contrasterebbe con il quadro europeo sia da parte di quanti diffondono proposte che non tengono in alcun conto i riferimenti tecnici dettati per l’Italia dall’Europa stessa.
La Federcaccia non intende prestarsi ad alcuna strumentalizzazione ne ideologica ne tantomeno demagogica in quanto queste non possono che portare al solo esito di lasciare ancora una volta immutate le cose.
L’ipotesi di “calendario” degli articoli 18 e 18 bis della proposta Federcaccia dimostra che modifiche, anche con alcune specie cacciabili nel mese di febbraio, sono già oggi perfettamente in linea con le indicazioni e prescrizioni della Guida interpretativa della direttiva 79/409 e dei K.C., con termini temporali ricondotti in un range di cautela e prudenza.
Federcaccia presenta questa ipotesi nell’intento di sollecitare razionalità e serietà, potendo essa costituire un punto di equilibrio alla luce dei dati e riferimenti tecnici ad oggi vigenti per l’Italia.
Poniamo tuttavia, nel contempo, la questione della contraddizione stridente tra i dati tecnici dettati per l’Italia con i dati analoghi valenti per gli altri paesi europei di medesima condizione e latitudine geografica. Le differenze dei tempi di caccia ammessi per i turdidi in altre nazioni, ad esempio, esigono la immediata verifica dei dati trasmessi all’Unione Europea dal Governo Italiano, dati sui quali, appunto, fondano le obiezioni all’estensione, per alcune specie, della stagione venatoria.
Federcaccia rivendica l’allineamento agli altri Paesi dell’Europa mediterranea, invitando Governo e Parlamento – che ne hanno competenza e responsabilità non delegabili – ad agire senza indugio in tal senso.
Considerazioni specifiche all’ipotesi di articolo 18 e 18bis.
1) Nella legge del ’92 , come risultato della, allora riuscita, mediazione politica, i termini temporali della stagione venatoria sono fissati in modo rigido individuando – oltre ad uno scaglionamento dei tempi di caccia specie per specie – una data di apertura ed una di chiusura generali invalicabili.
Ciò limita l’organizzazione del calendario per specie, costringendo immotivatamente i tempi di caccia in un arco temporale, rigido ed immodificabile avulso da qualsivoglia modificazione o nuova evidenza tecnicamente e scientificamente attendibile, dovesse evidenziarsi, nell’ambiente, nella fauna stanziale e in quella migratoria. I termini di apertura e di chiusura dell’attività venatoria non dovrebbero essere rigidi ed immodificabili .
In altri Paesi della UE la norma rifugge dai termini astratti delle date generali di apertura e chiusura per attestarsi sul più rigoroso criterio tecnico del calendario per specie e per periodi, il che consente una attenzione assai maggiore dei provvedimenti alla reale condizione delle specie stesse. La Francia negli ultimi decenni ha cambiato molte volte i tempi di prelievo su varie specie, proprio in relazione al mutare delle condizioni.
La nuova formulazione proposta per i commi 2 e 3 dell’articolo 18 risponde all’esigenza di superare la suddetta rigidità, eliminando l’indicazione delle date di apertura e chiusura generali ed il riferimento all’arco temporale ed introducendo la competenza dell’Ufficio Ministeriale che può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di variare con proprio atto – oltre che l’elenco delle specie cacciabili - anche i tempi di caccia.
2) Fermo restando quanto illustrato in premessa, l’ipotesi di calendario proposto al comma 1 muove da questo criterio e individua date di apertura e chiusura per le singole specie,anche coerenti con i dati e i documenti tecnici riconosciuti in sede comunitaria ma soprattutto sostenuti da un esame comparato con i tempi di caccia – per la migratoria in particolare - vigenti negli altri Paesi dell’Unione Europea.
La comparazione dei tempi individuati da K.C. (concetti chiave) prodotti dall’Italia con quelli stabiliti per altre nazioni con la medesima latitudine (Francia Spagna Grecia) suggerisce, del resto, la necessità improcrastinabile di un riesame dei dati di riferimento acquisiti per l’Italia, al fine di definire criteri di indagine omogenei. I concetti chiave prodotti dall’Italia oggi permetterebbero il prelievo a febbraio per alcune specie e la riduzione a gennaio e dicembre per altre (G.I. e K.C.)
Appaiono evidenti, infatti, le contraddizioni delle conclusioni tecniche fra Paesi come la Francia (la cui parte meridionale ha la stessa latitudine del nord dell’Italia) o la Grecia e la Spagna (che coincidono per latitudine in gran parte con il meridione d’Italia) e l’Italia stessa nel momento in cui per le stesse specie il periodo in cui è consentito il prelievo venatorio differisce anche di tre decadi per la medesima specie. O comunque, in alcuni paesi (Francia e Spagna) in cui il prelievo viene suddiviso per aree geografico , in senso latitudinale, meglio rispondenti alle logiche ed ai tempi della migrazione pre e post nuziale. Le aree geografico - biologiche sono differenziate per aree continentali (nord) e aree mediterranee (sud).
La Francia e la Spagna hanno aperture e chiusure differenziate per tempi più brevi per le aree continentali (nord) e tempi più estesi e modalità di prelievo (solo appostamento) per quelle mediterranee (sud).
Il calendario proposto acquisisce inoltre le più aggiornate considerazioni tecniche per un adeguato prelievo selettivo degli ungulati".
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