Quali iniziative ha preso la Regione Veneto per verificare la corretta applicazione delle disposizioni di legge sulle competenze delle guardie zoofile? Lo ha chiesto Sergio Berlato, Presidente della III Commissione del Consiglio regionale del Veneto, in una propria interrogazione alla Giunta.
Tutto questo anche alla luce della mozione n.187 da lui stesso presentata ed approvata dal Consiglio regionale del Veneto il 18 aprile scorso, che chiedeva di verificare la corretta applicazione del pronunciamento del Consiglio di Stato che ha sancito in modo inequivocabile la circoscrizione delle competenze delle guardie zoofile.
"Parrebbe che le guardie zoofile di alcune associazioni protezionistiche e zoofile, in particolare nel vicentino, stiano tentando di eludere la già citata Sentenza del Consiglio di Stato - scrive il leader vicentino di Fratelli d'Italia -, forse con l’appoggio compiacente di certi funzionari della Provincia, tentando di abusare del proprio ruolo e funzione come se la questione delle competenze non fosse stata definitivamente chiarita".
La funzione espletata dalle guardie zoofile - ha precisato il Presidente Sergio Berlato - si distingue fra guardie zoofile nominate con decreto prefettizio e guardie nominate ai sensi di leggi regionali, così come chiarito dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno. In particolare, le guardie zoofile a nomina prefettizia hanno una funzione limitata all’applicazione delle norme di tutela degli animali d’affezione, mentre per le guardie zoofile che ricevono il decreto ai sensi di leggi regionali sono autorizzate ad esercitare le funzioni di vigilanza anche in materia di caccia e pesca, cosi come previsto dall’art. 27 della Legge 157/1992.
Tale disposizione è ulteriormente chiarita dalla sentenza n. 4653/16 del Consiglio di Stato che ha stabilito in modo inequivocabile la differenza di competenze, ponendo vere e proprie limitazioni all’attività espletata dalle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile. In molti casi la vigilanza sull’attività venatoria esercitata indebitamente ed illegittimamente dalle guardie zoofile ha comportato l’applicazione soggettiva e singolare delle normative, tanto da comportare contenziosi con le Amministrazioni provinciali concluse con l’archiviazione ed annullamento di numerosi verbali elevati immotivatamente nei confronti dei praticanti l’attività venatoria, anche a causa della scarsa preparazione di molte delle guardie zoofile stesse.