Dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha posto in evidenza i limiti imposti dalla 157/92 nell'esecuzione dei piani di controllo faunistico, che appunto la legge affida alle guardie venatorie dipendenti dalle Province, coadiuvate tuttalpiù dai conduttori dei fondi sui quali si applicano i piani (con licenza venatoria) oltre che da guardie forestali e comunali, le Regioni da tempo hanno sollecitato una modifica della legge per adeguarla alle necessità di gestione, soprattutto in considerazione della costante crescita delle popolazioni di cinghiale in tutto lo stivale.
La modifica finalmente, anche se ancora non si sa quando, si farà. E a dirlo è, nero su bianco, il Governo, che attraverso le osservazioni del Ministero dell'Ambiente alle proposte delle Regioni sullo schema di Decreto legislativo per il recepimento del Regolamento di contrasto alle specie invasive, accoglie la richiesta di modifica dell'articolo 19 (comma 2) delle Regioni, promettendo che “sarà introdotta in una specifica norma finale”.
Si parte dalla constatazione delle Regioni sul fatto che lo schema di decreto che attuerebbe il regolamento per il contrasto delle specie invasive non funzionerebbe a dovere se prima non viene armonizzata la legislazione italiana vigente, visto e considerato che le azioni di rimozione immediata degli animali invasivi (definiti da un'apposita lista), ad eccezione delle nutrie, che i topi e le arvicole non hanno alcuna tutela, mal si concilia con le disposizioni previste all'articolo 2 della legge 157/92, la quale, per le specie alloctone, rimanda alla procedura stabilita all'articolo 19 sul controllo faunistico. A tal proposito dunque le Regioni hanno chiesto di cogliere l'occasione offerta dal decreto in esame per proporre una rivisitazione, in chiave certamente più attuale, del disposto di cui all’art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevedendo la possibilità per legge di autorizzare operatori abilitati dalle Regioni previa frequenza di appositi corsi validati da Ispra, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
Ecco il comma 2 dell'articolo 19 vigente
Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresi' avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di lincenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
E come cambierà, secondo la proposta delle Regioni
Art. 19 comma 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l’inapplicabilità o i l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi delle guardie forestali e delle guardie comunali, nonché dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di operatori abilitati dalle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano previa frequenza di appositi corsi validati da ispra, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestalie delle guardie comunali. In caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio.
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