Dopo l'annuncio dell'Assessore Ferrero, la Regione Piemonte dà comunicazione ufficiale della decisione di estendere il periodo di divieto di caccia nelle zone maggiormente interessate dagli incendi, formalizzata dalla Giunta con delibera del 17 novembre. Non si potrà cacciare per tutta la stagione venatoria.
Il provvedimento blocca infatti la caccia oltre il 30 novembre, limite precedentemente fissato, fino alla fine della stagione in vaste zone dei territori interessati dagli incendi nelle scorse settimane. Lo stop è in attesa che venga delimitato il terreno direttamente toccato dagli incendi, su cui non si potrà cacciare per 10 anni, ma riguarda anche le zone cuscinetto intorno a quelle incendiate.
“I territori in cui non si può cacciare sono stati stabiliti di concerto con i comparti alpini interessati, la Provincia di Cuneo e la Città metropolitana - chiarisce Ferrero - E’ un buon risultato, frutto di un lavoro di ascolto delle esigenze espresse dagli enti locali, per dare fiato alla fauna colpita dagli incendi e alle aree distrutte”. La caccia potrà essere invece praticata nella altre aree non toccate direttamente o indirettamente dagli incendi di ottobre.
La decisione è stata criticata dalle associazioni animaliste Enpa, Lac, Lav, Leal, Legambiente, Oipa, Pro Natura e Sos Gaia. "Nessuno interpreti i provvedimenti regionali come interventi in favore della fauna selvatica - si legge nella loro nota congiunta - . Trattasi dell’ennesimo regalo ai cacciatori. La strampalata ipotesi ventilata agli organi di informazione dall’assessore regionale di istituire zone di protezione nelle aree percorse dal fuoco, rappresenterebbe un inganno ai danni del nostro martoriato patrimonio faunistico. Poiché la legge 157/1992 prevede percentuali fisse per la realizzazione delle oasi di protezione, voler realizzare oasi di protezione nelle aree percorse dal fuoco, dove già la caccia è vietata per 10 anni ai sensi dell’art. 10 della Legge 353/2000, significa solamente vietare la caccia in zone dove la caccia è già vietata e la fauna selvatica non esiste più e riaprirla di conseguenza in altre zone dove la fauna invece è presente o potrebbe avere trovato rifugio".
Ecco il dettaglio delle disposizioni appena pubblicate dalla Regione Piemonte:
"Si comunica che la Giunta regionale con provvedimento n. 17-5930 del 17.11.2017 ha deliberato: di stabilire che, a titolo precauzionale, è necessario, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 353/2000, estendere, oltre alla data del 30.11.2017, la sospensione disposta dalla DGR n. 1-5855 del 31 ottobre 2017 fino alla formale definizione delle perimetrazioni di cui sopra o salvo diversa destinazione del territorio da parte della Provincia, nell’ambito del PFVP nelle zone e nei comuni come di seguito indicato:
in provincia di Cuneo:
CACN2 “Valle Varaita”
Comune di Bellino:
partendo dalla punta del Monte Pietralunga e passando per il Passo Puntet, si prosegue per la Cresta del Bel, Grange Vernè fino alla strada Provinciale 256 (in seguito SP105) che viene mantenuta sino al confine comunale in Località Posterle.
Comune di Casteldelfino:
proseguendo da Località Posterle si continua sulla SP105 fino al bivio per Pontechianale nei pressi dell’abitato di Casteldelfino. Si segue la SP105 fino al confine comunale a valle della Frazione Villaretto.
Comune di Pontechianale:
si prosegue sempre lungo la SP105, verso la Diga di Pontechianale, sino in località Rocca del Castello; dalla Diga si risale per la Costa del Bruss fino a Punta del Cavallo. Dalla Punta del Cavallo si segue la cresta spartiacque passando per la Punta della Battagliola sino a tornare, al punto di partenza, sul Monte Pietralunga.
CACN4 “Valle Stura” - settore Sambuco/Pietraporzio
Partendo dalla zona inferiore- posta ad est – della S.S. n.21, con l’intersezione di Rio Bianco, si risale sulla sx orografica di Rio Bianco (Comune di Sambuco) sino a quota 1800 m. slm, si svolta a sinistra (NW) risalendo la dorsale che da Rio Bianco porta al “Colle della Gula” a circa 2260 m. slm e si continua seguendo la dorsale spartiacque sino alla cima di Monte Bodoira (2747 m. slm); si prosegue verso ovest seguendo la cresta spartiacque – con il CACN3 – per tutto l’anfiteatro del M.Bodoira verso il Colle di Servagno e, raggiunta la cresta spartiacque che scende a sud verso le Barricate, si scende – sempre tenendo la cresta in direzione sud – verso “Gias d’Agosto/I Gias” e si prosegue in dx orografica scendendo il Rio delle Barricate (Rio di Pontebernardo) in direzione di Pontebernardo – seguendo il sentiero – sino a raggiungere la S.S. n. 21 sopra l’abitato di Pontebernardo. Inglobando tutto l’abitato di Pontebernardo, si segue la s.s.21 verso est tornando al punto di partenza.
CACN4 “Valle Stura” - settore Fedio/ San Maurizio/ Trinità
Partendo dalla zona inferiore – posta ad est – dalla Casa Enel della “Diga di Fedio” si sale lungo la strada comunale che porta alla Borgata Simunas e si prosegue per il sentiero che sale verso nord nel “Vallone di Monfieis” sino a quota di 1300 m. slm; si svolta verso ovest W-N-W salendo lungo la dorsale che separa “Case Biolè” da “Capanna Conte” sino a raggiungere la Cima (2215 m. slm) a destra del “Passo della Magnana”, si svolta ad ovest lungo la cresta spartiacque verso il “Passo della Magnana” e si prosegue – sempre tenendo la cresta – sino nei pressi del Monte Grum e, tenendo la cresta spartiacque, si prosegue in direzione sud verso Punta Gardon e l’omonimo Colle (che separa il Vallone di Comba Bourel dal Vallone dei Saut); si scende in direzione sud-est verso la Cresta rocciosa posta sulla destra orografica del sentiero che sale dalla Frazione Trinità (verso Gias sopra dei Saut). Si prosegue in direzione sud scendendo – sempre tenendo interno all’area il sentiero – verso la Frazione Trinità e ivi raggiungendo la S.P.268 per poi proseguire lungo la stessa strada – in direzione est – per tornare al punto di partenza.
in provincia di Torino:
in tutto il territorio dei comuni di Bussoleno, Caprie, Cumiana, Giaveno, Locana, Mompantero, Novalesa, Perrero, Ribordone, Roure, Rubiana, Sparone, Traversella, Pramollo, Chianocco, Venaus, Susa, Vistrorio, Rueglio, Cantalupa e Frossasco limitatamente ai territori ricadenti nella zona alpi di cui ai comprensori alpini interessati (CATO1,CATO3,CATO5);
per quanto riguarda l’attività venatoria nelle AFV e AATV valgono i principi e le limitazioni territoriali di cui sopra;
l’attività di addestramento e allenamento cani, sempre al fine della tutela della fauna selvatica già provata dalle avverse condizioni atmosferiche siccitose prima e dagli incendi dopo è da intendersi sospesa in tali aree;
di stabilire che in tutte le altre aree non indicate nei punti precedenti si possa riprendere l’attività venatoria;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;
di demandare al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura di dare ampia diffusione del provvedimento, anche tramite apposita comunicazione pubblicata sul sito istituzionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12.10.2010 n. 22 ed entrerà in vigore dal giorno successivo all’approvazione da parte della Giunta Regionale."
Per eventuali chiarimenti potete contattare la Segreteria fino alle ore 17.30 ai seguenti recapiti telefonici: 011/4321507 e 011/4325697.