Il pagamento dei danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole, con i fondi derivanti dalle tasse dei cacciatori, è da considerarsi un aiuto di Stato. A dirlo è il Direttore sulle questioni giuridiche, istituzionali e procedurali per direzione generale agricoltura della commissione Ue, Michael Niejahr, su specifica richiesta avanzata dalle autorità italiane.
E' risaputo, vedi l'eclatante questione Alitalia, che il Diritto Ue non permette l'erogazione di contributi pubblici ad imprese private. Attribuendo un vantaggio economico selettivo, secondo la norma Ue, rischia infatti di falsare la concorrenza. Tranne in alcuni casi, gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che disciplina la materia agli articoli 107 e 108.
“Pertanto – dice il responsabile della commissione - devono essere concessi in conformità delle norme de minimis o notificati alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.