Prosegue in Senato la proposta di modifica della legge 157/92 sul controllo faunistico, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale di qualche mese fa, pare non possa più essere eseguito dai cacciatori. Sotto pressione della Conferenza delle Regioni e soprattutto degli agricoltori che devono far fronte a ingenti danni causati per lo più dai cinghiali, il Governo è intenzionato a correggere la norma, inserendola in un decreto.
La Commissione Ambiente del Senato in data 22 novembre ha dato parere positivo allo schema di decreto legislativo recante Disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione di specie aliene invasive (Atto del Governo n. 453) formulata dal relatore, il Senatore Vaccari (PD).
Ecco il testo: "Al fine di armonizzare la legislazione vigente in materia di controllo e di eradicazione delle specie alloctone, di cui agli articoli 2, comma 2, e 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, con le disposizioni in materia di eradicazione rapida e di gestione previste dallo schema in esame, e consentire interventi efficaci nei confronti delle specie esotiche invasive, andrebbe inserita una disposizione che sostituisca il comma 2 dell’articolo 19 della legge n. 152 del 1992 con il seguente: “2. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la pubblica incolumità, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, le Regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA. Qualora l’Istituto verifichi l’inapplicabilità o l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di operatori abilitati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, previa frequenza di appositi corsi validati da ISPRA, nonché delle guardie forestali e della polizia locale. In caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l’esercizio venatorio”; Allo scopo di demandare il potere di irrogare le sanzioni amministrative introdotte dal provvedimento in esame al Comando Unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, all’articolo 25, il comma 10 andrebbe sostituito dal seguente: “10. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Alla loro irrogazione provvede il Comando Unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri”; In analogia a quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 19 per gli interventi di eradicazione rapida, si ritiene opportuno aggiungere, in fine del comma 2 dell’articolo 22, il seguente periodo: “Le misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell’8 settembre 1997, e successive modificazioni».
Protestano le associazioni Enpa, Lac, Lav, Lipu e Wwf, che in una lettera inviata al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, segnalano un nuovo contrasto costituzionale. "In base ad una delle condizioni poste - scrivono -, il Governo è chiamato a introdurre una disposizione che consentirebbe ai cacciatori di prendere parte ai piani di controllo della fauna selvatica. Si tratta di piani di uccisione degli animali selvatici, che possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno, anche nelle zone sottoposte a divieto di caccia, parchi compresi. Per questi motivi tali piani non sono assimilati all’attività venatoria e possono quindi, secondo la legge sulla caccia e la Corte Costituzionale, essere eseguiti esclusivamente dalle guardie provinciali dipendenti dalle amministrazioni pubbliche". Considerazioni queste, piuttosto equivoche. La modifica proposta non parla espressamente di cacciatori ma, piuttosto, di operatori formati su validazione Ispra.
“Il mandato della legge delega approvata dal Parlamento - aggiungono le associazioni animaliste - , limita l’intervento del decreto legislativo alle sole specie aliene e invasive, mentre la condizione approvata in Commissione Ambiente del Senato estende le sue ricadute a tutta la fauna selvatica, costituita nella stragrande maggioranza da specie autoctone e non invasive”. Ora la palla passa al Presidente del Consiglio Gentiloni e al Consiglio dei Ministri.