La Corte d’appello di Brescia ha dato ragione ad un cacciatore che si era opposto alla sanzione di 206 euro ricevuta dalla Provincia di Cremona “per aver esercitato la caccia con fucile carico a distanza inferiore a 50 metri da una strada carrozzabile”.
Secondo il giudice di primo grado, infatti, quel tratto asfaltato posto sulla sommità dell’argine maestro era da qualificarsi in una strada ‘aperta alla circolazione, essendo notoriamente percorsa da pedoni e biciclette’. Un’area, dunque, ‘ad uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali’.
La strada in questione risulta interdetta al passaggio dei non autorizzati essendo strada privata appartenente all’Aipo che non collega centri abitati né abitazioni. Il fatto che sia utilizzata come percorso ciclopedonale è bastato al tribunale di Cremona per definirla ‘strada carrozzabile’. Non così per la corte d’appello, secondo cui si tratta di una “strada privata appartenente all’Aipo che non collega centri abitati né abitazioni”.
“Il passaggio generalizzato”, si legge nella sentenza, “è espressamente vietato, ad eccezione dei soli veicoli autorizzati dallo stesso Aipo”. A giudizio della corte, “a nulla rileva che la strada sia di fatto percorsa da pedoni e biciclette in quanto più appetibile, essendo asfaltata, rispetto al percorso ciclabile sterrato che corre nelle vicinanze”. La strada in questione, dunque, “rientra nelle categorie espressamente escluse dal divieto di caccia, non conducendo ad alcuna abitazione ed essendo il suo accesso espressamente vietato ai veicoli non autorizzati, non potendo, pertanto, essere considerata di uso generalizzato o strada vicinale soggetta a servitù di pubblico transito”.
Soddisfatti si sono detti gli avvocati Giuseppe Borelli ed Alberto Gaboardi, che hanno rappresentato il cacciatore nella causa civile. “Ad assisterlo”, ha aggiunto l’avvocato Gaboardi, “si sono prodigati intensamente anche i rappresentanti dell’Enalcaccia, nella persona del gerente locale, la guardia volontaria Franchino Ravelli