Con l'approvazione del decreto legislativo Disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione di specie aliene invasive, il Consiglio dei Ministri ha approvato anche la norma, formulata dal relatore Vaccari (Pd), che dovrebbe modificare la legge 157/92 sul controllo faunistico. Lo si apprende da un comunicato del Ministero dell'Ambiente, con il quale si specifica che sono state accolte tutte le osservazioni e le condizioni formulate nei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha posto in evidenza i limiti imposti dalla 157/92 nell'esecuzione dei piani di controllo faunistico, che appunto la legge affida alle guardie venatorie dipendenti dalle Province, coadiuvate tuttalpiù dai conduttori dei fondi sui quali si applicano i piani (con licenza venatoria) oltre che da guardie forestali e comunali, le Regioni da tempo avevano sollecitato la modifica della legge per adeguarla alle necessità di gestione, soprattutto in considerazione della costante crescita delle popolazioni di cinghiale in tutto lo stivale.
Ecco il testo che era stato approvato in Commissione Ambiente a fine novembre:
"Al fine di armonizzare la legislazione vigente in materia di controllo e di eradicazione delle specie alloctone, di cui agli articoli 2, comma 2, e 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, con le disposizioni in materia di eradicazione rapida e di gestione previste dallo schema in esame, e consentire interventi efficaci nei confronti delle specie esotiche invasive, andrebbe inserita una disposizione che sostituisca il comma 2 dell’articolo 19 della legge n. 152 del 1992 con il seguente:
“2. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la pubblica incolumità, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, le Regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA. Qualora l’Istituto verifichi l’inapplicabilità o l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di operatori abilitati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, previa frequenza di appositi corsi validati da ISPRA, nonché delle guardie forestali e della polizia locale. In caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l’esercizio venatorio”;
Allo scopo di demandare il potere di irrogare le sanzioni amministrative introdotte dal provvedimento in esame al Comando Unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, all’articolo 25, il comma 10 andrebbe sostituito dal seguente:
“10. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Alla loro irrogazione provvede il Comando Unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri”; In analogia a quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 19 per gli interventi di eradicazione rapida, si ritiene opportuno aggiungere, in fine del comma 2 dell’articolo 22, il seguente periodo: “Le misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell’8 settembre 1997, e successive modificazioni».