Enpa e Lac sono appena state condannate dal Tar di Venezia a pagare 2 mila euro, oltre oneri accessori a seguito del respingimento del loro ricorso contro la Provincia di Vicenza sul regolamento della vigilanza venatoria del 2012.
Le due associazioni sostenevano l’incompetenza della Provincia e l’assenza in capo a quest’ultima di poteri normativi in materia di vigilanza volontaria e ritenevano in particolare illegittimo che la nomina a guardia giurata volontaria in materia venatoria, rilasciata dalla Provincia non attribuisca la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria. Ingiusto per le due anche l'aver illegittimato le guardie zoofile dall'attività di vigilanza venatoria (cosa che il Tar ha ritenuto non vera), e e l'aver stabilito come requisito quello della residenza nella Provincia di Vicenza.
Tutte queste motivazioni di ricorso sono state definite infondate dal Tar. A cominciare dalla competenza della Provincia. “A differenza di quanto affermano le ricorrenti – scrivono i giudici -, il fondamento di tale potere regolamentare della Provincia è proprio da rinvenirsi della Costituzione, art. 117 comma 6, secondo cui: “I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. La provincia, anzi, ha il dovere di coordinare le attività di vigilanza venatoria.
Quanto alla mancata attribuzione alle guardie giurate volontarie della qualifica di agente di polizia giudiziaria il Tar fa riferimento all'articolo 27 della 157/92 e al generale orientamento della giurisprudenza penale secondo cui: “Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, anche se ad esse è affidata la vigilanza sulla applicazione della L. 11 febbraio 1992 n. 157 sulla caccia".
Quanto alla residenza obbligatoria in provincia, il Tar ritiene requisito fondamentale affinché quest'ultima possa esercitare adeguatamente i propri compiti di coordinamento, essendo evidenti i problemi di organizzazione conseguenti alla dislocazione della guardie in territori anche molto lontani.
Vai alla sentenza del Tar pubblicata il 9 gennaio 2018