A commento dell'approvazione in Commissione della legge sulla caccia presentata dalla Giunta Chiamparino, il consigliere Gian Luca Vignale segnala l'incostituzionalità della norma, laddove prevede restrizioni sull'attività venatoria rispetto alla legge nazionale. La questione di incostituzionalità, del resto, è stata sollevata dal Tar, rimandando alla Consulta il giudizio sui divieti su diverse specie cacciabili in tutta Italia. Ma non solo."Sono gli stessi Uffici regionali - precisa Vignale - che segnalano la possibilità dell’impugnativa della legge, qualora approvata cosi come uscita dalla commissione, perché alcune disposizioni in essa contenute possono essere ritenute lesive della potestà legislativa esclusiva dello stato".
"Dunque l’arroganza di questa giunta non si ferma neanche di fronte all’evidenza dei fatti - sostiene Vignale - . Siamo quindi di fronte ad un ennesimo pasticcio della maggioranza di centrosinistra che con una legge disorganica che nulla ha a che vedere con la caccia, se non prevederne inique limitazioni, sottolinea la propria vocazione anticaccia. Staremo a vedere allorché il dibattito sarà trasferito in aula per l’approvazione: mi batterò affinché la nostra passione non venga ancora una volta mortificata".
Vignale pubblica una parte del parere degli Uffici legislativi del Consiglio regionale che riprendono le parti più importanti delle sentenze del TAR.
SPECIE CACCIABILI E POTESTA’ LEGISLATIVA REGIONALE
Il T.A.R. Piemonte, Sez. II si è recentemente pronunciato con sentenza (non definitiva), 20 novembre 2017, n. 1235 nell’ambito del procedimento che ha visto contrapporsi la Federazione Italiana della Caccia - Federazione della Caccia Regione Piemonte ed altri alla Regione Piemonte ed altri.
Con la sentenza sopra riportata, si prevede, per quanto di interesse specifico, che il Collegio solleverà con separata ordinanza la questione di legittimità costituzionale delle norme di legge regionale che hanno stabilito il divieto assoluto di caccia per alcune specie controverse. Nello specifico, solleverà la questione in merito a:
a) illegittimità dell’art. 39 della legge regionale n. 26 del 2015: che prevede il divieto assoluto per le specie pernice bianca, allodola e lepre variabile discenderebbe da una norma di legge incostituzionale, in relazione all’art. 117, secondo comma – lett. s), Cost.;
b) violazione dell’art. 18 della legge n. 157 del 1992, violazione dell’art. 40 della legge regionale n. 5 del 2012 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria: la Regione avrebbe illegittimamente omesso di inserire, nell’elenco delle specie cacciabili, il fischione, la canapiglia, il mestolone, il codone, la marzaiola, la folaga, il porciglione, il frullino, la pavoncella, la moretta e il combattente.
c) illegittimità dell’art. 1 della legge regionale n. 27 del 2016: il divieto assoluto per le specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta, moriglione, combattente e merlo discenderebbe da una norma di legge incostituzionale, in relazione all’art. 117, secondo comma – lett. s), Cost., la quale inciderebbe retroattivamente su materia già oggetto di una pronuncia cautelare di questo Tribunale.
Si evidenzia che le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 del disegno di legge, inserito con l’emendamento n. 3, potrebbero essere impugnate perché ritenute lesive della potestà legislativa esclusiva dello Stato.