In Veneto contro il provvedimento che affida fondi alle associazioni venatorie per progetti di sensibilizzazione e informazione contro il bracconaggio, un'associazione animalista (Gruppo di Intervento Giuridico) ha presentato istanza al Governo affinché faccia ricorso alla Corte costituzionale, impugnando la legge. Precisamente gli articoli 59 e 67 – contenute nella legge regionale 45, approvata il 29 dicembre scorso, come “Collegato alla legge di stabilità regionale 3018".
Secondo il Grig si configurano due violazioni: quella del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e quello delle competenze statali esclusive in materia di tutela dell’ambiente (art. 117 della Costituzione). Quanto all'articolo 67, che permette ai cacciatori residenti in Veneto di esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria anche in Ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi da quelli a cui risultano iscritti, per il Grig si configurebbe un contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 157/1992 sulla gestione programmata della caccia.