Come già accaduto per la Liguria, anche la legge regionale sulla caccia della Regione Abruzzo potrebbe essere dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede il coinvolgimento dei cacciatori nei piani di controllo faunistico.
Lo ha deciso il Tar, nell'ambito di un ricorso avanzato da alcune associazioni animaliste contro il piano di controllo triennale delle volpi della provincia di Teramo. Il Tar ha sollevato la questione costituzionale della legge regionale 10 del 2004 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), nella parte in cui prevede che “I soggetti attuatori possono avvalersi dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati nominativamente segnalati dai comitati di gestione” e che i piani possano essere attuati dai cacciatori.
Il Tar si è espresso così, dichiarando rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale. "L'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 - scrive il Tar - non permette ai cacciatori di prendere parte all'abbattimento, a meno che non siano proprietari o conduttori del fondo sul quale si attua il piano (sentenza n. 139 del 2017)". "La Corte costituzionale, peraltro- continua il Tar - , ha già ritenuto che “l'elenco contenuto nella norma statale, con riguardo alle persone abilitate all'attività in questione, è tassativo, e che una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente (sentenze n. 107 del 2014 e n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012)” (sentenza n. 139 del 2017)".