E’ stata depositata ieri, martedì 6 febbraio, la sentenza del Tar della Liguria che, accogliendo il ricorso di Lac, Lav ed Enpa ha annullato la delibera della Giunta regionale sulla caccia in deroga allo storno approvata a giugno del 2017 (e già sospesa da settembre scorso). Sotto accusa l’istruttoria della Regione, definita dal tribunale amministrativo “inattendibile”.
Nel documento si fa riferimento al danno minimo certificato dall’Università degli studi di Genova (stimabile intorno ai 15.500 e 18.800 Kg di olive), che su una produzione totale di 20 mila tonnellate (dato 2014 - 2015), secondo il Tar è una quantità “trascurabile”. Nella sentenza si sottolinea inoltre la rilevantissima diminuzione delle segnalazioni di danno nel 2017.
“I dati contenuti nella tabella n. 12 della richiesta di prelievo – scrive il Tar nella sentenza -, peraltro, appaiono affetti da un errore di generalizzazione, non essendo chiarito per quale ragione i dati riferiti ad un numero esiguo di aziende agricole (71), rappresentanti una parte altrettanto minima di superficie olivicola (ha 7,6426) possano essere estesi senza alcun correttivo statistico a tutte le aziende olivicole e all’intera superficie olivicola regionale (ha 10.524,80)”. Le ricorrenti avrebbero anche dimostrato che la Regione Liguria non ha liquidato alcun agricoltore per i danni dello storno, né avrebbe organizzato sopralluoghi per certificare i danni.
La Regione Liguria e le quattro associazioni venatorie costituitesi in giudizio (Fidc, Anuu, Anlc, Arcicaccia, Enalcaccia) sono state condannate a liquidare le associazioni animaliste ricorrenti una somma di oltre cinquemila euro, tra spese legali ed Iva.