Il Tar del Piemonte, in parziale accoglimento della domanda cautelare avanzata dalle associazioni animaliste Enpa e Lega nazionale per la difesa del cane, ha sospeso il Programma di contenimento dei cinghiali della Città Metropolitana di Torino “ai soli fini di un sollecito riesame da parte dell’Amministrazione resistente”.
Il Tar non ha dato ragione agli animalisti, rilevando, al contrario, che la legge 157/92 non prevede, come affermato dai ricorrenti, che sussista l'obbligo di utilizzo prioritario dei metodi ecologici nel controllo faunistico. L'obbligo secondo il Tar è “tendenziale”, derogabile, ma non è stato evidenziato in modo adeguato nella motivazione del provvedimento che autorizza i piani di abbattimento.
Quanto al secondo profilo di censura, ovvero l’inclusione di cacciatori specificamente autorizzati tra i soggetti preposti alle operazioni di controllo e di contenimento dei cinghiali, il Tar ritiene che "la questione di legittimità costituzionale formulata dalla parte ricorrente dovrà essere approfondita nella sede di merito, tenendo conto dei precedenti giurisprudenziali richiamati in ricorso, ma, nel contempo, anche dell’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale proposta dalla difesa dell’Amministrazione con riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale e al diverso quadro ordinamentale venutosi a creare a seguito delle recenti riforme legislative che hanno inciso sugli enti provinciali e sulle relative dotazioni di personale e finanziarie".
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