Netta contrarietà dalla Libera Caccia del Piemonte sul Disegno di Legge n° 182, attualmente al vaglio del Consiglio Regionale per la modifica delle disposizioni regionali sulla caccia e la protezione della fauna selvatica. La legge infatti contiene “l'eliminazione illegittima – scrive Anlc – di ben 15 specie cacciabili”, ovvero fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, allodola, merlo, pernice bianca, lepre variabile.
Il che, insite Anlc Piemonte, si pone in contrasto con la legislazione quadro di riferimento, la legge nazionale 157/92, così come con diverse sentenze della Corte Costituzionale, a cui è stata già rimandata anche la decisione sulla questione piemontese da parte del Tar su analoghe disposizioni già in vigore. Secondo le osservazioni di Anlc, per la Regione sarebbe possibile soltanto una rimodulazione dei tempi di prelievo, in base a quanto stabilito dall'articolo 18 della legge 157 e soltanto in casi particolari, ovvero in relazione a situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Tramite disposizioni amministrative temporanee (calendario venatorio annuale) e non divieti di legge.
Sbagliato anche il presupposto sulla quale si basano i divieti, ovvero la classificazione Spec e la guida Ispra per la stesura dei calendari venatori, datata 2009. Come già stabilito dal Tar del Lazio, la guida ISPRA “non è lo strumento tecnico di indicazione degli standard minimi di tutela statale” e “La classificazione SPEC delle specie cacciabili non assume valenza condizionante rispetto al prelievo venatorio, e questo né in assoluto né con riguardo alla stessa valenza della suddetta classificazione. Anlc, così come Fidc, fa presente che esistono studi più aggiornati in materia, che costituiscono fra l’altro la base scientifica su cui le Istituzioni comunitarie fondano la propria azione negli ultimi anni. Il Rapporto sullo stato di conservazione delle specie, adottato nel 2014 ai sensi dell’art. 12 della Direttiva Uccelli e la Red List of European Birds del 2015. Alla classificazione Spec la stessa direttiva non attribuisce alcun carattere vincolante sui divieti, come per altro ribadito da una sentenza del Tar delle Marche.
Analizzando poi il rapporto sull'applicazione della direttiva Uccelli in Italia, si legge ancora nelle osservazioni, risulta evidente che delle specie migratrici escluse dalla regione Piemonte soltanto le specie Marzaiola e Allodola (già oggetto di uno specifico piano di gestione europeo che ne permette il prelievo venatorio e di un piano di gestione nazionale in fase di approvazione) risultano con uno stato di conservazione non soddisfacente. E che Ispra consiglia l’esclusione dall’elenco delle specie cacciabili soltanto per le specie Moretta e Combattente (anche se ulteriori analisi su dati recenti permetterebbero il prelievo con carnieri contingentati) e la contingentazione dei carnieri esclusivamente per le specie Allodola, Codone, Pavoncella e Pernice Bianca; l’istituto non richiede altre prescrizioni per le altre specie che la regione Piemonte intende escludere dall’elenco delle specie cacciabili. Esempio emblematico è il Merlo, specie data in aumento da tutte le pubblicazioni scientifiche Comunitarie, Nazionali e anche nella pubblicazione dell’Osservatorio Faunistico Piemontese. Non esiste un'adeguata istruttoria scientifica per predisporre questi divieti.
Altre osservazioni riguardano le modifiche sugli appostamenti di caccia. "Nel Disegno di Legge N.182 - si legge nel testo di Anlc - non viene menzionata la possibilità di costruzione degli appostamenti fissi, i quali come si può evincere dall’estratto dell’art. 5 della legge 157/92 sono espressamente consentiti dalla legge quadro nazionale. Recentemente oltretutto la predisposizione degli appostamenti fissi è stata regolamentata da una procedura ulteriormente complessa per rendere il più possibile rispettosa delle Valutazione di incidenza, Valutazione di impatto ambientale nei siti di Rete Natura 2000 e, soprattutto con l’espressa indicazione di utilizzo di materiale tipico del luogo in cui verrà approntato l’appostamento fisso".
Un altro punto contestato è il divieto di utilizzo dei richiami vivi, regolamentato dalla legge nazionale. "Negli ultimi anni ci sono state modifiche sostanziali sull’approvigionamento dei volatili destinati all’uso come richiamo vivo, vietando l’utilizzo di capi provenienti dalla cattura ma consentendo solo l’uso di richiami di allevamento e sottoposti a procedura sanitaria nel caso degli anatidi. E’ bene ricordare che il legislatore al fine del benessere animale ha nel tempo emanato provvedimenti tendenti a salvaguardare la vita degli stessi richiami attraverso strumenti quali l’utilizzo di gabbie di adeguata misura, controlli sanitari, apposizioni di anelli inamovibili per la loro certificazione di provenienza".