E' stato pubblicato nelle ultime ore il testo del Progetto di Legge di riforma della legge 157/92 depositato il 23 marzo scorso dal deputato di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. Il testo, tra le altre cose propone “una programmata mobilità venatoria nella caccia ai migratori, autorizzando il prelievo venatorio alle specie migratorie in tutto l'ambito regionale”; l'allungamento del periodo di caccia ad alcuni migratori in rispetto delle tradizioni locali e in adeguamento a ciò che avviene in altri paesi europei; consentire alle Regioni una certa libertà di dimensionare e di gestire, secondo le proprie esigenze, le unità territoriali di gestione, il riordino delle funzioni dell'Ispra.
Ecco nel dettaglio le modifiche proposte:
L'articolo 1 modifica l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, precisandone le finalità, che sono volte ad assicurare sul territorio nazionale la tutela, la conservazione e la gestione degli habitat naturali e delle risorse faunistiche, con particolare riferimento alla fauna selvatica migratoria, considerata risorsa della comunità internazionale.
L'articolo 2 abroga il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157 del 1992, per armonizzare il testo della legge alle previsioni inserite nell'articolo 3.
L'articolo 3 modifica l'attuale disciplina dei richiami vivi, contenuta nell'articolo 5 della legge n. 157 del 1992, affidando alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di gestire il patrimonio di richiami vivi, sia di cattura sia di allevamento, per l'attività venatoria da appostamento, e abroga le precedenti disposizioni in materia di autorizzazione per gli appostamenti fissi.
L'articolo 4 prevede il riordino, mediante apposito decreto legislativo, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 7 della legge n. 157 del 1992, allo scopo di rafforzarne le funzioni di organo di consulenza tecnico-scientifico per lo Stato, le regioni e gli enti locali nel settore faunistico-ambientale.
L'articolo 5 sostituisce l'articolo 9 della legge n. 157 del 1992, delineando in modo esplicito e con precisione le competenze attribuite alle regioni dal nuovo articolo 117 della Costituzione.
L'articolo 6 sostituisce l'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, snellendone i contenuti, pur nella sostanziale conferma della destinazione del territorio agro-silvo-pastorale, attraverso la pianificazione faunistica, la conservazione del patrimonio naturale, degli ecosistemi e la gestione delle risorse faunistiche. Le percentuali di destinazione territoriale (protezione della fauna selvatica, strutture a gestione privata, attività venatoria programmata) ricalcano quanto già previsto dalla legge n. 157 del 1992, anche se effettuano una ripartizione del territorio più specifica e puntuale.
L'articolo 7, a modifica dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992, chiarisce con maggiore puntualità la definizione di attività venatoria in modo da eliminare i numerosi contenziosi interpretativi creatisi in sede di applicazione della vigente normativa.
L'articolo 8 modifica il comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, elencando i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria, ed abroga il comma 2 del medesimo articolo.
L'articolo 9, nel sostituire l'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, prevede una diversa gestione della fauna selvatica stanziale rispetto a quella migratoria, anche attraverso l'attivazione, da parte delle regioni, di unità territoriali di gestione (UTG) le cui dimensioni e modalità di gestione saranno affidate alle regioni stesse e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze attribuite loro dalla Costituzione. L'articolo 14-bis prevede, poi, le modalità di accesso alle nuove UTG.
L'articolo 10 abroga l'articolo 15 della legge n. 157 del 1992 per armonizzare il testo della legge con le previsioni inserite nell'articolo 9.
L'articolo 11 modifica l'attuale disciplina delle strutture a gestione privata, di cui all'articolo 16 della legge n. 157 del 1992, prevedendo, tra l'altro, che all'interno della percentuale di rispetto del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale le regioni possano istituire, su richiesta degli interessati, aziende agro-silvo-turistiche ai fini di integrazione del reddito dell'impresa agricola. Di seguito è introdotto l'articolo 16-bis sull'addestramento dei cani da caccia.
L'articolo 12 sostituisce l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, rimodulando il calendario venatorio, onde consentire al nostro Paese, così come già avviene nel resto d'Europa, l'attivazione delle cacce per periodi e per specie sulla base di precisi riscontri di natura tecnico-scientifica. A tale fine i periodi e le specie cacciabili sono individuati sulla base di quanto esplicitamente previsto dalle direttive comunitarie. Si puntualizza altresì la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di regolamentare il prelievo in selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi, degli archi temporali e degli orari di cui al novellato articolo 18, commi 2 e 8, della legge n. 157 del 1992.
L'articolo 13 sostituisce l'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, in tema di controllo della fauna selvatica, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano, sentito l'ISPRA, a tale controllo anche al di fuori dei periodi, degli archi temporali e degli orari di cui all'articolo 18, commi 2 e 8.
L'articolo 14 sostituisce l'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, in tema di divieti, con un più puntuale riferimento a quelli fissati dalla citata direttiva 2009/147/CE.
L'articolo 15 sostituisce l'articolo 22 della legge n. 157 del 1992, prevedendo i documenti autorizzativi necessari per il rilascio della licenza venatoria, e introduce l'articolo 22-bis, che stabilisce le modalità per il primo rilascio della licenza stessa.
L'articolo 16 modifica l'articolo 23 della legge n. 157 del 1992 in conseguenza dell'istituzione delle UTG.
L'articolo 17 modifica solo in parte l'articolo 24 della legge n. 157 del 1992, riconfermando l'istituzione di un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire, in determinate percentuali, per il funzionamento del Comitato tecnico-faunistico-venatorio nazionale, per la quota di iscrizione al Consiglio internazionale della caccia e tra le associazioni venatorie, con la previsione di una quota addizionale per le strutture a gestione privata.
L'articolo 18 sostituisce l'articolo 26 della legge n. 157 del 1992, in tema di risarcimento dei danni provocati dall'attività venatoria ai terreni agricoli e agli allevamenti, che graveranno su un apposito fondo regionale alimentato dalle tasse di concessione regionale.
Gli articoli 19 e 20 contengono alcune modifiche di lieve entità in tema di vigilanza venatoria e di poteri degli addetti alla stessa, di cui agli articoli 27 e 28 della legge n. 157 del 1992.
Gli articoli 21, 22 e 23 modificano gli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni penali, amministrative e accessorie, aggiornandole dal punto di vista quantitativo.
L'articolo 24 estende i casi di copertura ad opera del fondo di garanzia per le vittime della caccia previsto dall'articolo 302 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che ha sostituito la disciplina già recata dall'articolo 25 della legge n. 157 del 1992.
L'articolo 25, infine, prevede disposizioni finali e transitorie per l'opportuno raccordo della normativa.
Vai alla proposta di legge sul sito della Camera dei Deputati
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