Due giornate di preapertura, il 2 e 9 settembre (il 9 fino alle 13), escludendo dalle specie cacciabili il merlo, e una modifica nel periodo del prelievo del cinghiale, previsto nella prossima stagione venatoria dal 6 ottobre al 6 gennaio. È quanto prevede la proposta di calendario venatorio per la stagione 2018/2019 preadottata oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Caccia Fernanda Cecchini. Il testo, elaborato dall'Assessorato regionale, è stato in precedenza discusso e concordato con la Consulta faunistico venatoria regionale.
"Per la predisposizione del nuovo calendario venatorio – sottolinea l'assessore Cecchini – abbiamo come sempre seguito la strada del confronto e dell'ascolto delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste rappresentate nella Consulta faunistico venatoria regionale in merito alle scelte operate dall'Assessorato. Nella proposta che ne è scaturita – prosegue - sono confermate due giornate di preapertura, nei giorni di domenica 2, dalle 6.15 alle 19.30, e domenica 9, dalle 6.15 alle 13, in cui si potranno cacciare esclusivamente da appostamento temporaneo, fisso con richiami vivi e appostamento per gli acquatici, le specie previste nel calendario dello scorso anno, ad esclusione del merlo. L'avvio generale della caccia sarà il 16 settembre, terza domenica del mese, come previsto dalla legge nazionale".
"Il periodo del prelievo del cinghiale, nelle forme consentite – aggiunge l'assessore - è stato leggermente differito, spostando la data di apertura al 6 ottobre e quella di chiusura al 6 gennaio. Per gli altri periodi e le modalità di prelievo sono stati riconfermati i criteri adottati nella scorsa stagione".
"Il calendario venatorio preadottato dalla Giunta regionale – conclude l'assessore Cecchini - sarà ora sottoposto, come previsto dalle norme, al parere della competente Commissione consiliare dell'Assemblea legislativa ed all'Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale, per poi tornare in Giunta per l'adozione definitiva".
CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2018/2019
L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA STAGIONE 2018/2019 E' CONSENTITO CON LE SEGUENTI MODALITA':
A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI.
1) a) i giorni 2 e 9 settembre (9 settembre fino alle ore 13.00) esclusivamente da appostamento temporaneo, fisso con richiami vivi e appostamento per gli acquatici alle seguenti specie: ALZAVOLA – MARZAIOLA – GERMANO REALE - TORTORA - COLOMBACCIO - CORNACCHIA GRIGIA – GHIANDAIA – GAZZA;
b) dal 16 settembre al 29 dicembre 2018 alle seguenti specie: QUAGLIA;
c) da16 settembre 2018 al 28 gennaio 2019 alle seguenti specie ALZAVOLA – GERMANO REALE – MARZAIOLA – CORNACCHIA GRIGIA – GHIANDAIA – GAZZA ;
2) dal 16 settembre al 31 ottobre 2018 alle seguenti specie : TORTORA;
3) dal 16 settembre al 31 dicembre 2018 alle seguenti specie: ALLODOLA - CONIGLIO SELVATICO – FAGIANO - MERLO – STARNA – PERNICE ROSSA – SILVILAGO ;
4) dal 16 settembre al 29 novembre per la specie FAGIANO femmina
5) dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019 alle seguenti specie: BECCACCIA - BECCACCINO - CANAPIGLIA - CESENA - CODONE - COLOMBACCIO – FISCHIONE - FOLAGA - FRULLINO - GALLINELLA D'ACQUA - MESTOLONE - MORETTA - MORIGLIONE - PAVONCELLA - PORCIGLIONE - TORDO BOTTACCIO - TORDO SASSELLO - VOLPE;
6) dal 16 settembre al 9 dicembre 2018 alla specie: LEPRE;
7) dal 6 ottobre 2018 al 6 gennaio 2018 alla specie CINGHIALE nelle forme consentite; in relazione all'attività di controllo della specie effettuata direttamente ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 14/94, potranno essere predisposti interventi di contenimento alla specie cinghiale nei giorni di settembre in cui è consentito il prelievo venatorio di cui alla lett. C). La caccia al CINGHIALE nelle forme permesse è consentita esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica. Per il prelievo di questa specie si raccomanda l'utilizzo di munizioni atossiche.
8) E' autorizzata con apposito atto dirigenziale, con le modalità previste dal regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, la caccia di selezione alle specie DAINO – CAPRIOLO – CERVO e MUFLONE, in zone determinate, con sufficiente consistenza, dal 17 giugno al 15 luglio e dal 12 agosto al 30 settembre 2018 e dal 1 gennaio al 15 marzo 2018, in modo articolato per ciascuna classe di sesso e di età delle specie considerate; il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì. Per il prelievo di queste specie si raccomanda l'utilizzo di munizioni atossiche.
9) nelle aziende faunistico venatorie il prelievo delle specie autorizzate, ad eccezione degli ungulati i cui periodi sono indicati ai precedenti punti 7) e 8), effettuato comunque nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati, inizia il 16 settembre 2018 e termina il 31 dicembre 2018, con esclusione delle specie FAGIANO (maschio e femmina), VOLPE, GERMANO REALE, COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al 31 gennaio 2019. Nelle aziende agri turistico venatorie il prelievo delle specie autorizzate ha inizio il 1 settembre 2018 e termina il 31 gennaio 2019.
10) per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi l'Amministrazione Regionale si riserva al possibilità di sospendere la caccia alla specie in occasione di ondate di gelo che si prolunghino per più di tre giorni consecutivi, adottando un provvedimento di sospensione con determinazione dirigenziale e relativa pubblicazione dello stesso sul sito regionale e sui principali mezzi di informazione.
B) DIVIETI.
1) E' vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante l'attività venatoria; gli stessi dovranno essere recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia.
2) E' vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, o con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.
3) La caccia è vietata, per dieci anni, nelle aree boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di incendi boschivi. I comuni provvedono al censimento e alla redazione degli elenchi e delle relative perimetrazioni, delle aree boschive percorse da incendi negli ultimi cinque anni.
4) Nel territorio destinato alla caccia programmata, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2019 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo con o senza l'ausilio del cane. Nel mese di gennaio la caccia alla beccaccia in forma vagante, è consentita esclusivamente con il cane, solamente all'interno di superfici boscate; nel mese di gennaio la caccia agli acquatici (alzavola, germano reale, marzaiola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione), in forma vagante, è consentita anche con l'ausilio del cane in prossimità di laghi e di fiumi, torrenti e canali artificiali con regolare portata d'acqua. L'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente per la caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta degli ATC e per le battute al cinghiale di cui alla lettera A punto 7 .
5) La caccia alla beccaccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca, è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
6) Il giorno 4 ottobre 2018 è vietato l'esercizio venatorio in tutto il Comune di Assisi.
C) GIORNI Dl CACCIA.
Nel mese di settembre, fatto salvo quanto previsto alla lett. A punto 8, la caccia è consentita i giorni: domenica 2, domenica 9, domenica 16, mercoledì 19, sabato 22, domenica 23, mercoledì 27 e sabato 30; per la restante stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
Nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 25 novembre 2018 la caccia d'appostamento alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consentita per 2 ulteriori giornate alla settimana con esclusione del martedì e del venerdì; in questo periodo il cacciatore deve annotare sul tesserino le 2 ulteriori giornate barrando solamente la apposita casella corrispondente, indicata dalla dicitura: migratoria gg aggiuntive (ott. - nov.), ferma restando, per la caccia vagante, la limitazione a tre giornate settimanali.
D) GIORNATA VENATORIA.
l' esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati:
· il 2 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,30;
· il 9 settembre dalle ore 6,15 alle ore 13,00;
· dal 16 settembre al 30 settembre dalle ore 6,20 alle ore 19,15;
· dal 1 ottobre al 16 ottobre dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
· dal 17 ottobre al 29 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,30;
· dal 30 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,00 alle ore 17,15 (ora solare);
· dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,15 alle 17,00;
· dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
· dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45
· dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
· dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 6,30 alle 17,30;
Fanno eccezione:
la caccia di selezione agli ungulati è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto;
la caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari di cui sopra;
E) CARNIERE
Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina:
1) FAGIANO - STARNA – PERNICE ROSSA - LEPRE COMUNE - CONIGLIO SELVATICO: due capi complessivamente di cui una sola LEPRE e una sola STARNA;
2) QUAGLIA: 10 capi con un massimo di 25 capi a stagione;
3) TORDO BOTTACCIO – TORDO SASSELLO - MERLO e CESENA: 20 capi complessivamente;
4) ALLODOLA: 10 capi con un massimo di 50 capi a stagione;
5) ALZAVOLA- CANAPIGLIA- CODONE - FISCHIONE - GERMANO REALE - MARZAIOLA - MESTOLONE - MORETTA- MORIGLIONE - FOLAGA - GALLINELLA D'ACQUA – PORCIGLIONE - BECCACCINO - FRULLINO – PAVONCELLA - COLOMBACCIO: 10 capi complessivamente;
6) BECCACCIA: 3 capi con un massimo di 20 capi a stagione;
7) TORTORA: 10 capi con un massimo di 25 capi a stagione.
Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità.
F) APPOSTAMENTI.
Gli appostamenti fissi e temporanei di caccia di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono disciplinati nel modo seguente:
1) Gli appostamenti fissi non possono essere installati ad una distanza inferiore a mt. 400 dai confini dei seguenti ambiti territoriali:
· Oasi di protezione;
· Zone di ripopolamento e cattura;
· Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
Un appostamento fisso non può essere installato a meno di mt. 200 da un altro appostamento fisso. Un appostamento fisso al Colombaccio non può essere installato ad una distanza inferiore a mt. 500 da un altro appostamento fisso al Colombaccio. Gli appostamenti fissi al Colombaccio possono avere anche di più di un capanno purché si trovino tutti entro un raggio di mt. 50 dal capanno principale. La distanza tra due appostamenti al Colombaccio si misura dal capanno principale. Qualora ne ricorra la necessità, il proprietario ovvero il concedente dell'appostamento fisso può circoscrivere con tabelle l'area di pertinenza.
2) Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati a distanza inferiore a mt. 200 da appostamenti fissi e a meno di mt. 100 dai confini delle Oasi di protezione, delle Zone di ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica o da altro appostamento temporaneo. Qualora ne ricorra la necessità, il proprietario ovvero il concedente dell'appostamento fisso può circoscrivere con tabelle l'area di pertinenza.
3) Negli appostamenti fissi e temporanei è vietata la caccia alle seguenti specie di selvaggina: LEPRE, FAGIANO, STARNA, PERNICE ROSSA, BECCACCIA e BECCACCINO.
4) In ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al COLOMBACCIO ed agli ACQUATICI, la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente.
5) Negli appostamenti fissi è consentito l'uso di richiami vivi nel limite massimo di 40 unità di cattura e 40 unità di allevamento; negli appostamenti temporanei tale limite è di 10 unità di cattura e 10 unità di allevamento. È vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono.
6) Il cacciatore al termine dell'attività venatoria ha l'obbligo di rimuovere i residui derivati dall'esercizio venatorio e, nei terreni coltivabili, ha l'obbligo di rimuovere tutti i materiali usati per l'allestimento dell'appostamento. Nell'allestimento dell'appostamento è consentita l'apposizione di materiale vegetale secco nel campo di tiro.
7) E' proibita la caccia in botte.
8) I giorni 2 e 9 settembre l'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di dodici ore dall'orario di caccia di cui al punto D e l'appostamento temporaneo deve essere allestito esclusivamente con capanni in tela o equivalenti che possono essere rivestiti con materiale vegetale, fatti salvi i divieti di cui al precedente punto B 2. A chi viola la presente disposizione verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 39 comma 1 lett. nn) della legge regionale 14/1994.
9) E' assolutamente vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo.
G) DISCIPLINA DELLA CACCIA NEI VALICHI MONTANI E NELLE ZONE A PROTEZIONE SPECIALE.
E' vietato qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 1.000 dai valichi montani indicati nell'elenco in calce al presente Calendario venatorio.
Nelle Zone a protezione speciale (ZPS) non ricadenti all'interno di ambiti protetti:
è vietata l'attività venatoria i giorni 2 e 9 settembre;
è vietata l'attività di addestramento cani prima del 1 settembre;
nel mese di gennaio è consentita l'attività venatoria in forma vagante, ad eccezione della caccia agli ungulati, solamente nei giorni di giovedì e domenica;
nei mesi di gennaio è consentita l'attività venatoria da appostamento fisso o temporaneo per due giornate alla settimana a scelta tra giovedì, sabato e domenica;
nelle zone umide naturali e artificiali (compresi i prati allagati) ed in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini è vietato l'uso dei pallini di piombo;
è vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie moretta (Aythya fuligula).
H) TESSERINO PER L'ESERCIZIO VENATORIO.
Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino venatorio deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, la modalità di caccia, la giornata prescelta al momento dell'inizio dell'attività venatoria che avviene con il caricamento dell'arma; i capi appartenenti alle specie di cui alla lettera E) devono essere annotati subito dopo l'abbattimento. Nel caso in cui viene esercitata la caccia al cinghiale nelle forme consentite, nella medesima giornata non è possibile esercitare altre forme di caccia e deve essere marcato esclusivamente lo spazio appositamente predisposto.
Il tesserino deve essere riconsegnato, entro il 31 marzo. Per ottenere il rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria si deve conservare ed esibire la ricevuta timbrata dalla Regione o dall'associazione, che ne attesta l'avvenuta riconsegna.
ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI.
L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito dal 12 al 29 agosto 2018 e dal 3 al 15 settembre 2018, dall'alba fino alle ore 12 e dalle ore 16 al tramonto, escluso il martedì e il venerdì di ciascuna settimana, in tutto il territorio regionale, con l'eccezione dei terreni in attualità di coltivazione. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a non meno di mt. 500 dalle Aziende faunistico-venatorie.
L) CONTROLLO DELLE SPECIE:
Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, la Regione può autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, piani di controllo, anche mediante abbattimento, di specie di fauna selvatica o ridurre i periodi di caccia a determinate specie.
M) RESIDENZA VENATORIA.
1) Possono esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia dell'Umbria i cacciatori non residenti in regione, provenienti da regioni o province, con cui siano stati stabiliti protocolli d'intesa interregionali o interprovinciali ai sensi degli artt. 14,15 e 16 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, per la gestione degli ambiti territoriali di caccia. I Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono ammettere quote di cacciatori extraregionali, non superiori a cento unità per ciascuna regione di provenienza, indipendentemente dalla formalizzazione di accordi, purché si siano verificate le condizioni di reciprocità di accesso.
2) I cacciatori in possesso della residenza venatoria in Umbria possono esercitare l'attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione. I cacciatori anagraficamente residenti in Umbria, che hanno scelto la residenza venatoria in regioni diverse dall'Umbria possono esercitare l'attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione venatoria purchè iscritti in un ambito territoriale di caccia umbro.
3) La caccia alla sola selvaggina migratoria, per un massimo di 20 giornate, mediante prenotazione giornaliera, può essere svolta in Umbria dai cacciatori provenienti dalle regioni che hanno aderito al sistema interregionale di teleprenotazione o che hanno stipulato specifici accordi con la Regione Umbria, in applicazione dell'art. 14 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, a partire dal 1 ottobre.
4) La Regione e i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono stabilire, nell'ambito delle intese per la mobilità dei cacciatori, accordi di reciprocità che prevedano la ammissione dei cacciatori a partire dal primo giorno della stagione venatoria, in deroga al precedente punto 2).
N) PARCHI NATURALI E AREE CONTIGUE:
E' vietata l'attività venatoria nel territorio dei Parchi naturali e delle aree naturali protette, così come individuate dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini, così come individuato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993. In applicazione dell'art. 7 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, all'interno delle aree contigue del parco del Monte Cucco e del parco fluviale del Tevere così come delimitate dalla L.R. n. 9/95 possono esercitare la caccia coloro che hanno la residenza venatoria nell'ATC dove ricade l'area.
Per quanto non previsto nel presente Calendario venatorio si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche.
ELENCO VALICHI MONTANI
Provincia di Perugia: Villa Corgna e Ranchicchi - Comune di Lisciano Niccone dalla località Belvedere a quota mt. 702 alla località Poggio Castelluccio a quota mt. 741.
Provincia di Terni: Piano Peloni - Comuni di Guardea e Avigliano Umbro, dalla località Monte Pianicel Grande a quota mt. 895 a M. Castellari a quota mt. 836.